Cassazione Penale, Sentenza n. 43098/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare relative a pena residua di 1 anno, 5 mesi e 15 giorni per reati connessi a stupefacenti e altri reati. Il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 47 O.P., lamentando che il Tribunale si sia basato unicamente su pendenze processuali recenti senza considerare il percorso terapeutico/riabilitativo presso il SERD e il Centro di Salute Mentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato adeguatamente il rigetto delle misure alternative fondandosi sull'assenza di significativi progressi trattamentali (relazione SERD che non ha potuto elaborare un progetto terapeutico per scarsa motivazione e controllo), su informazioni di polizia relative a nuove notizie di reato e su pregresse misure cautelari e condanne in altro procedimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, oltre all'assenza di ostativi, per concedere misure alternative occorrono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole circa l'astensione dai reati e la risocializzazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lvo 159/2011, art. 75
Norma richiamata in relazione all'illecito per cui il ricorrente è stato condannato; non oggetto di specifica interpretazione della Corte di legittimità nel provvedimento, ma rilevante ai fini della valutazione della gravità dei fatti.
L. 110/1975, art. 23
Richiamata come riferimento normativo per taluni reati contestati; la Corte non procede a una interpretazione estensiva, si limita a considerarla nel quadro degli addebiti penali valutati dal Tribunale di sorveglianza.
Codice penale, art. 697
Citato fra i reati per i quali è stata inflitta la pena; utile per contestualizzare la condotta ma non oggetto di autonoma interpretazione dalla Cassazione nel provvedimento.
D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4
Norma sostanziale in materia di stupefacenti richiamata tra i reati; usata dalla Corte come elemento della gravità complessiva del quadro criminoso valutato dal Tribunale di sorveglianza.
Ordinamento Penitenziario, art. 47
Applicato come principio guida per la concessione di misure alternative: la Corte ricorda che non basta l'assenza di ostativi formali, ma occorrono elementi positivi e un giudizio prognostico favorevole circa l'emenda e la prevenzione della recidiva; il Tribunale deve verificare l'esistenza di un serio processo di revisione critica e risocializzazione e la concreta praticabilità del beneficio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014; Sez. 1 n. 17021 del 09/01/2015; Sez. 1 n. 1410 del 30/10/2019)
Richiamate come principi consolidati: il giudice deve avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti, valutando condotta carceraria, indagine socio-familiare, assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte devianti e congruità della condanna; il giudizio di merito rientra nella discrezionalità se adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Per ottenere una misura alternativa non basta l'assenza di ostativi legali: sono necessari elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sull'astensione da reati e sulla risocializzazione.
- Il giudice di merito deve valutare il comportamento successivo ai fatti (condotta carceraria, partecipazione a trattamenti, relazioni SERD/Centro salute mentale, assenza di nuove denunce) per verificare segni concreti di emenda.
- Segnalazioni negative recenti (nuove notizie di reato, pendenze processuali gravi, relazioni terapeutiche che riportano scarsa motivazione) pesano fortemente contro la concessione di benefici.
- La ponderazione tra gravità del reato e successiva evoluzione del soggetto è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché motivata in modo logico e con riferimento a fatti oggettivi.
- In casi analoghi il ricorrente dovrebbe documentare in modo concreto e specifico i progressi trattamentali (piani terapeutici, cure effettivamente svolte, pareri positivi dei servizi, assenza di condotte nuove) e contrastare eventualmente le informazioni di polizia con prove o elementi che dimostrino cambiamento comportamentale.
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