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Sentenza

Sentenza n. 1232/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202501720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1517/2024, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all’erogazione di complessivi euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. L’amministrazione si è costituita, ma non ha dedotto di avere già adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza da eseguire era passata in giudicato, erano state rispettate le formalità e i termini di notificazione e l’amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento né dedotto fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo riconosciuto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, comprensivo degli interessi legali o della rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere le somme. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    È indicata nella sentenza presupposta quale fonte del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il ricorso deve essere accolto e deve essere impartito all’amministrazione un termine per adempiere.
  • L’ottemperanza a una condanna pecuniaria può comprendere non soltanto il pagamento dell’importo capitale, ma anche il riconoscimento degli interessi legali o della rivalutazione dovuti secondo il criterio stabilito dal titolo giudiziale o dalla normativa richiamata.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli adempimenti necessari in luogo dell’amministrazione inadempiente.
  • La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’avvenuto adempimento o di fatti estintivi e modificativi del credito conferma, sul piano processuale, l’inadempimento posto a fondamento della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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