Sentenza n. 2864/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto pervenuto in data -OMISSIS-, in merito alla richiesta del ricorrente inviata a mezzo pec in data -OMISSIS- con la quale si documentava la qualifica di persona fragile dello stesso, impossibilitato a partecipare in sicurezza alla prova scritta per il giorno -OMISSIS- vista la diagnosi di sindrome influenzale e con febbre a 37.5°, a causa della quale il medico curante prescriveva certificato Inps di 5 giorni di riposo e lo sottoponeva a obbligo di autosorveglianza; - della graduatoria pubblicata in data -OMISSIS- dei candidati ammessi alla prova pratica per il giorno 28.3.2023; - della Delibera n. -OMISSIS-, pubblicata in data 20.4.2022, con cui l'AORN Caserta indiceva concorso pubblico per titoli ed esami per 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie ex Legge 251/2000, pubblicato sul BURC N 23/22 e in GURI 47/22, laddove non prevedeva prove suppletive per candidati, persone fragili, impossibilitati a partecipare perché sottoposti ad isolamento domiciliare in applicazione delle misure sanitarie di contrasto e contenimento del Covid-19; - della Delibera nr. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, con cui venivano ammessi tutti i 184 candidati, compresi il ricorrente, senza che fosse stata effettuata la valutazione dei titoli di ammissione e specifici che avrebbe consentito almeno una riduzione dei partecipanti al concorso; - di ogni atto consequenziale e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di prova suppletiva, mancata ammissione alla prova pratica, bando di concorso nella parte in cui non prevedeva prove suppletive e atti di ammissione dei candidati
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, ammesso alla prova scritta di un concorso pubblico per un posto di dirigente delle professioni sanitarie, comunicava il giorno fissato per la prova di essere persona fragile e di essere affetto da sindrome influenzale con febbre, documentata da certificato INPS di malattia, chiedendo di sostenere una prova suppletiva. L'amministrazione respingeva l'istanza e il ricorrente non veniva ammesso alla prova pratica. Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per l'omessa previsione nel bando di una disciplina idonea a consentire la partecipazione suppletiva di candidati fragili o sottoposti ad autosorveglianza sanitaria per sospetta infezione da Covid-19, nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, irrazionalità manifesta, incoerenza e contraddittorietà dell'azione amministrativa, sviamento, travisamento e mancato bilanciamento degli interessi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego dell'amministrazione. Ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata previsione di prove suppletive, affermando che i meri impedimenti individuali del candidato non impongono all'amministrazione né il rinvio generalizzato delle prove né l'organizzazione di sessioni suppletive. In tali casi prevale l'interesse pubblico alla celere conclusione della procedura concorsuale e alla tempestiva copertura dei posti disponibili, anche per evitare l'aggravio procedimentale a carico dell'amministrazione. Il giudice ha inoltre escluso che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le misure sanitarie conseguenti rendessero irrilevante il principio di contestualità delle prove: la contestualità, assicurando identiche condizioni di svolgimento e valutazione, tutela la par condicio tra i candidati. I precedenti favorevoli alla predisposizione di prove suppletive sono stati ritenuti non applicabili alla fattispecie, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale successivo. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della disciplina concorsuale; il TAR ha ritenuto infondate le relative doglianze.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il TAR ha ritenuto che la mancata previsione di prove suppletive non violasse tali principi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- I meri impedimenti individuali che impediscono a un candidato di partecipare a una prova concorsuale non impongono, di regola, all'amministrazione né il rinvio generalizzato della prova né la predisposizione di una sessione suppletiva.
- Nelle procedure concorsuali l'interesse pubblico alla celere conclusione della selezione e alla tempestiva copertura dei posti può prevalere sull'interesse del singolo candidato impossibilitato a partecipare per ragioni personali o sanitarie.
- Il principio di contestualità delle prove concorsuali, volto a garantire la par condicio mediante identiche condizioni di svolgimento e valutazione, giustifica il diniego di prove suppletive anche in presenza di impedimenti connessi all'emergenza epidemiologica, salvo specifiche disposizioni normative o della lex specialis che prevedano diversamente.
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