Cassazione Penale, Sentenza n. 1884/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato i ricorsi avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (con obbligo di soggiorno) nei confronti di Antonio Cuppari e della confisca di quote societarie, patrimoni aziendali e immobili. Cuppari e Rodà contestano in particolare: (i) la valutazione della "pericolosità sociale" di Cuppari, ritenuta fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e presunte ricostruzioni errate dei fatti; (ii) la legittimità e la motivazione della confisca, sostenendo che le somme impiegate derivassero da attività lecite (vendita di autovetture) e che la Corte non abbia valutato adeguatamente le consulenze di parte. Malaspina, socio al 25% della R.D.V. s.r.l., deduce che la sua partecipazione non era simulata, che esercitava diritti sociali e che non sussistono ragioni per estendere la confisca alla sua quota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o infondati e li ha respinti. Motivazione: il controllo di legittimità sulle misure di prevenzione è limitato a vizi di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente; non è consentito rifiutare valutazioni di merito dei giudici di merito. La sentenza conferma la fondatezza della pericolosità sociale di Cuppari alla luce della condanna definitiva per associazione mafiosa (art. 416-bis) e di reati aggravati dall'art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 (conv. in L. 12/07/1991 n.203), nonché del ruolo centrale svolto nell'imponente progetto "Gioiello del mare" e nei reati connessi. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della R.D.V. s.r.l. come impresa mafiosa "originaria" riconducibile a Cuppari e gestita con metodo mafioso, sicché l'ablazione del patrimonio aziendale e delle quote nella disponibilità del proposto è giustificata; la partecipazione di Malaspina non è stata ritenuta, in atti, sufficiente a dimostrare un'effettiva ingerenza gestionale tale da escludere la misura. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza o per essere connessi a questioni di fatto non sindacabili in Cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) - art. 10, comma 2
Limita il sindacato di legittimità nelle impugnazioni sui provvedimenti di prevenzione: ricorso per cassazione ammesso per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente
art. 416-bis cod. pen.
La condanna per associazione mafiosa è elemento primario per l'accertamento della pericolosità sociale e può corroborare la presunzione della stabilità del vincolo associativo
d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203) - art. 7
Circostanza aggravante per reati commessi con metodo mafioso; utilizzata per qualificare l'aggravamento dei reati connessi alla realizzazione del progetto e alla gestione intimidatoria
art. 125 c.p.p.
Richiamato nel contesto delle garanzie relative alla motivazione del provvedimento di prevenzione; la Cassazione valuta la sussistenza della motivazione minima richiesta
art. 585, comma 4 c.p.p.
Richiama i limiti di ammissibilità dei motivi aggiunti che si connettono a questioni di fatto non rivedibili in Cassazione, in particolare in materia di confisca
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 4 (richiamato)
Richiamata come antecedente normativo sul controllo di legittimità nelle misure di prevenzione; conferma la speciale limitazione del sindacato di cassazione
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso provvedimenti di prevenzione il sindacato è essenzialmente di diritto: non sono ammesse doglianze di merito o ricostruzioni alternative dei fatti se non nella forma di violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente
- La condanna definitiva per associazione mafiosa (art. 416-bis) costituisce un forte indice di pericolosità sociale e può legittimare misure di prevenzione anche se occorre comunque valutare l'attualità della pericolosità secondo i parametri giurisprudenziali (es. Sez. U. Gattuso)
- L'impresa qualificata come "mafiosa originaria" o gestita con metodo mafioso è confiscabile integralmente e la confisca può estendersi alle quote formalmente intestate a terzi quando risulti la disponibilità sostanziale o l'inquinamento dell'attività dall'inizio
- Il terzo titolare di quote che intende opporsi alla confisca deve dimostrare l'effettivo esercizio dei diritti sociali e un'effettiva ingerenza gestionale, non solo la legittimità formale dell'acquisto della quota
- Le censure basate su testimonianze di collaboratori di giustizia o su allegati di parte richiedono, per essere valutate in Cassazione, che i relativi atti o provvedimenti siano prodotti e resi autosufficienti nel ricorso; altrimenti i motivi risultano inammissibili
- I motivi aggiunti tardivi sono frequentemente dichiarati inammissibili se mancano di autosufficienza o se trattano questioni di fatto o prove nuove non sindacabili in sede di legittimità
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