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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26002/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da prestazioni di riabilitazione rese negli anni 2010-2013 da una struttura privata accreditata o comunque operante nei rapporti con il servizio sanitario, nei confronti di una ASL. Il tribunale aveva ritenuto illegittimo lo sconto tariffario applicato dalla ASL ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della L. n. 296/2006, ma aveva comunque respinto la domanda di condanna al pagamento della somma corrispondente agli importi trattenuti, ritenendo insuperabile il tetto di spesa concordato tra le parti. In appello, la struttura sosteneva: l'inopponibilità dei limiti di spesa perché non pattuiti nel contratto ma derivanti da fonti amministrative; l'erroneità del criterio di verifica del superamento del tetto; l'illegittimità dell'applicazione dello sconto oltre il periodo di vigenza; l'inadempimento della ASL e la conseguente inefficacia del budget; la violazione del principio di non contestazione e delle regole sull'onere della prova, poiché la ASL avrebbe dovuto dimostrare il superamento del tetto con adeguata documentazione contabile e non con una mera nota interna. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e, comunque, lo aveva ritenuto infondato con motivazione adesiva al primo giudice. In cassazione la ricorrente deduceva, in sintesi, la violazione dell'art. 342 c.p.c. per erronea declaratoria di inammissibilità, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost., nonché ulteriori violazioni di norme sostanziali e processuali relative agli sconti tariffari, al rapporto privatistico con la ASL, al principio di non contestazione e alla prova del superamento del budget.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello e avesse motivato in modo solo apparente e perplesso anche sul merito. La motivazione non consentiva di comprendere se il gravame fosse stato ritenuto carente di chiarezza, specificità o parte argomentativa; inoltre la Corte territoriale non aveva esaminato le censure specifiche dell'appellante sulla opponibilità del budget, sull'inadempimento della ASL e sulla prova del superamento del tetto di spesa. I restanti tre motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    richiamato come base dello sconto tariffario applicato dalla ASL; la sua legittimità concreta non è decisa in cassazione, ma il suo impiego è oggetto di contestazione in relazione all'opponibilità e alla durata temporale dello sconto

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello non può essere dichiarato inammissibile se contiene punti specifici di censura e una parte argomentativa idonea a contrastare la decisione di primo grado; la motivazione della sentenza che afferma l'inammissibilità deve consentire di comprendere la ragione concreta del difetto ravvisato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla quando è apparente, perplessa o non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del requisito costituzionale di una motivazione non apparente e comprensibile

  • art. 2041 c.c.

    la domanda di arricchimento senza causa era stata reputata infondata dalla Corte d'appello; tale statuizione non è esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento dei primi motivi

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova e del principio di non contestazione sulla dimostrazione del superamento del tetto di spesa

  • art. 1337 c.c.

    invocato dalla ricorrente nel quadro delle dedotte violazioni del rapporto negoziale con la ASL

  • art. 1338 c.c.

    invocato dalla ricorrente nel quadro delle dedotte violazioni del rapporto negoziale con la ASL

  • art. 1218 c.c.

    invocato dalla ricorrente per qualificare la condotta della ASL come inadempimento

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme che regolano i rapporti e la remunerazione delle prestazioni sanitarie

  • art. 3, comma 6, D.M. Sanità 15 aprile 1994

    richiamato dalla ricorrente tra le norme che regolano la disciplina tariffaria delle prestazioni sanitarie

  • art. 15, comma 15, d.l. n. 95/2012

    richiamato dalla ricorrente tra le norme che incidono sui limiti di spesa e sulla disciplina economica del rapporto sanitario

  • art. 8, comma 1, lett. b) e d), e comma 3, L. n. 42/2009

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sul finanziamento e la disciplina dei rapporti sanitari

  • art. 1, comma 1-bis, L. n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere profili di correttezza/legalità dell'azione amministrativa in rapporto privatistico

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. richiede una verifica concreta della presenza di censure specifiche e di un contenuto argomentativo idoneo a contrastare la decisione impugnata; non è sufficiente un richiamo apodittico a precedenti di legittimità.
  • La motivazione è apparente o perplessa, e quindi nulla, quando il giudice si limita ad aderire alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le doglianze effettivamente proposte dall'appellante.
  • Ai fini del controllo di specificità dell'appello non rileva ancora la fondatezza nel merito delle censure, ma soltanto la loro idoneità a individuare i capi della decisione impugnata e le ragioni della contestazione.
  • Quando il giudice d'appello omette di esaminare i profili specifici dedotti con l'impugnazione e si limita a formule di stile, la sentenza è cassabile per difetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • In presenza di contestazioni sulla prova del superamento di un tetto di spesa o di un budget, la valutazione delle prove e del riparto dell'onere probatorio deve essere svolta in modo esplicito e non può essere elusa con un generico rinvio alle conclusioni del primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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