Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39565/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un soggetto, in proprio e quale rappresentante di un'associazione, aveva promosso davanti al Tribunale di Milano un'azione civile per il risarcimento dei danni da diffamazione, chiedendo anche la pubblicazione della sentenza, in relazione a un articolo apparso su un quotidiano sia in versione cartacea sia online. I convenuti avevano chiesto la sospensione del processo civile per la pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti, ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p.; il Tribunale aveva accolto l'istanza e disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. e art. 75, comma 3, c.p.p., ritenendo rilevante la pendenza del giudizio penale a Cagliari e l'identità dell'articolo cartaceo e online. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto, in sintesi: (i) l'assenza dei presupposti per la sospensione, perché l'associazione sarebbe stata estromessa dal processo penale e quindi terza rispetto a quel giudizio; (ii) la diversità tra il fatto oggetto del processo penale già deciso in primo grado e quello relativo alla pubblicazione online, denunciato successivamente a Milano; (iii) la non applicabilità della sospensione in presenza di soggetti danneggiati non coincidenti e di fatti di reato non sovrapponibili; (iv) la necessità di interpretare restrittivamente l'art. 75, comma 3, c.p.p. alla luce della separazione tra giudizio civile e penale e della ragionevole durata del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva sospeso il processo civile e ha disposto che il giudizio prosegua davanti al Tribunale di Milano. La Corte ha ritenuto che la sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p. non fosse consentita, perché mancava una piena coincidenza soggettiva tra i danneggiati costituiti parte civile nel processo penale e gli attori del giudizio civile, e perché i fatti dedotti erano diversi: da un lato l'articolo pubblicato su carta, dall'altro la pubblicazione online, con autonoma capacità offensiva e diverso percorso processuale. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del processo civile è ammessa solo nei limiti in cui vi sia una reale dipendenza tecnica della decisione civile dall'esito del giudizio penale e un possibile giudicato penale rilevante nel processo civile.

  • art. 75, comma 3, c.p.p.

    La sospensione del giudizio civile è interpretata in senso restrittivo e presuppone la coincidenza tra azione civile già esercitata come parte civile nel processo penale e successiva riproposizione della medesima azione in sede civile, con identità di soggetti, petitum e causa petendi.

  • art. 654 c.p.p.

    È richiamato per affermare che la sospensione necessaria può operare solo se la sentenza penale potrà avere, nel caso concreto, efficacia di giudicato nel processo civile.

  • art. 211 disp. att. c.p.p.

    È richiamato insieme alle norme sulla sospensione necessaria in relazione alla pregiudizialità penale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso, dedotti come violazione di legge.

  • art. 651 c.p.p.

    È evocato per evidenziare che la sentenza penale di condanna irrevocabile può fare stato nel giudizio civile risarcitorio, a differenza dell'assoluzione.

  • art. 652 c.p.p.

    È richiamato per sostenere che l'assoluzione penale non produce analogo effetto vincolante nel giudizio civile.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del giudizio civile per la pendenza del procedimento penale va interpretata restrittivamente, poiché il sistema processuale è improntato alla separazione tra giudizio civile e giudizio penale.
  • L'art. 75, comma 3, c.p.p. opera solo quando la medesima azione civile sia stata prima esercitata nel processo penale mediante costituzione di parte civile e poi riproposta in sede civile, con coincidenza di soggetti, petitum e causa petendi.
  • La sospensione non è giustificata se nel giudizio civile agiscono anche soggetti diversi da quelli costituiti parte civile nel processo penale, perché manca la piena identità soggettiva richiesta dalla norma.
  • La sospensione non può essere disposta quando i fatti storici dedotti nei due giudizi non coincidono realmente, anche se il contenuto diffamatorio sia sostanzialmente lo stesso, poiché la pubblicazione su carta e quella online possono integrare autonomi fatti generatori di responsabilità.
  • Non basta la comunanza di elementi fattuali o contenutistici tra processo penale e civile: occorre che l'effetto giuridico dedotto in sede civile sia normativamente collegato al reato oggetto dell'imputazione e che la decisione penale possa assumere efficacia di giudicato nel processo civile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaProveResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.