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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26216/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado favorevole al contribuente, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato la ripresa a tassazione per spese di ricerca e sviluppo. La controversia nasceva da un avviso di accertamento per il 2006 con due riprese: una relativa all'ammortamento di macchine da caffè locate a terzi e l'altra all'ammortamento di spese di pubblicità, ricerca e sviluppo. La contribuente deduceva tre motivi: primo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso anche sulla ripresa relativa alle macchine da caffè nonostante l'appello erariale fosse limitato al solo capo delle spese di ricerca e sviluppo; secondo, violazione degli stessi artt. 112 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992 per extra petizione, sostenendo che l'Ufficio aveva contestato solo l'esistenza di un giudicato esterno sulle annualità precedenti e che il giudice d'appello non avrebbe potuto respingere la pretesa per ragioni diverse; terzo, violazione degli artt. 108, commi 1 e 2, e 109, comma 4, d.P.R. 917/1986, perché la CTR avrebbe erroneamente assimilato le spese di ricerca e sviluppo alle spese di pubblicità, applicando criteri di ammortamento non pertinenti, mentre tali costi erano stati ammortizzati secondo criteri civilistici e contabili coerenti con l'OIC 24.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo fondato il vizio di ultrapetizione quanto alla ripresa sulle macchine da caffè locate a terzi e fondato anche il motivo di merito sulla non assimilabilità delle spese di ricerca e sviluppo alle spese di pubblicità ai fini dell'ammortamento. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che l'appello dell'Ufficio, letto nel suo complesso, era specificamente diretto a contrastare la ripresa a tassazione delle spese di ricerca e sviluppo e che il giudice di merito poteva decidere sulla questione nel suo complesso una volta escluso il giudicato esterno. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, affinché si uniformi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stata invocata quale norma sul vizio deducibile in cassazione: il primo e il secondo motivo sono stati incardinati sul n. 4, il terzo sul n. 3.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato per il divieto di ultrapetizione ed extra petizione: la Corte lo ha applicato per distinguere tra decisione oltre i limiti dell'appello e pronuncia consentita entro l'oggetto del gravame.

  • art. 329 c.p.c.

    È stato richiamato nel primo motivo, ma la Corte ha risolto la questione valorizzando la specificità dell'appello e i limiti oggettivi del gravame.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    La Corte ha ribadito che, nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche quando dal gravame, interpretato complessivamente, risulti inequivocabilmente la volontà di censurare la decisione di primo grado.

  • art. 108 d.P.R. 917/1986

    La Corte ha affermato che le spese di ricerca e sviluppo non possono essere assoggettate ai criteri di ammortamento propri delle spese di pubblicità e che, se iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, sono deducibili in quote costanti secondo il principio di competenza e secondo il criterio civilistico quinquennale.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    È stato richiamato nel terzo motivo in relazione alla deducibilità e imputazione temporale dei costi d'impresa, ma la decisione si è concentrata sull'art. 108 T.U.I.R.

  • d.lgs. 546/1992

    È richiamato come disciplina del processo tributario, con particolare riguardo ai requisiti dell'appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la specificità dei motivi di appello può risultare anche implicitamente dal contenuto complessivo dell'atto, purché emerga in modo univoco la volontà di censurare il capo di sentenza interessato; tuttavia il giudice non può estendere la decisione a capi non devoluti quando l'appello sia espressamente limitato a uno solo di essi.
  • L'ultrapetizione sussiste quando il giudice di appello pronuncia su una distinta ripresa a tassazione che non è stata devoluta con il gravame ed è autonoma rispetto al capo impugnato.
  • Le spese di ricerca e sviluppo, se iscritte nell'attivo patrimoniale, costituiscono costi pluriperiodali residuali deducibili secondo il principio di competenza in quote costanti e secondo il criterio civilistico quinquennale, senza poter essere assimilate alle spese di pubblicità ai fini dell'ammortamento.
  • In materia di reddito d'impresa, la corretta qualificazione contabile e fiscale della spesa incide sul regime di deducibilità: non è consentito applicare a un costo una disciplina ammortizzatoria prevista per un diverso tipo di onere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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