Sentenza del 28/12/2022 n. 6366 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Notifica del ricorso - Termine di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato - Temine perentorio - Configurabilità - Sussiste - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl termine di 60 giorni è stato ritenuto perentorio: il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso già in primo grado e anche in grado di appello. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso introduttivo del processo tributario deve essere notificato all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la notificazione dell'atto. Si discute sulla natura del termine di 60 giorni e sulle conseguenze del suo decorso.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 16
Il ricorso con il quale inizia il processo tributario deve essere notificato all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto la notificazione dell'atto stesso.
Il termine di 60 giorni è perentorio; decorre dalla data di notificazione dell'atto al contribuente; il decorso del termine determina l'inammissibilità del ricorso e non è sanabile nelle fasi successive del giudizio.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso tributario è perentorio: non è suscettibile di proroga né di sanatoria se decorso.
- Il termine decorre dalla data di ricezione/avvenuta notificazione dell'atto impugnato al contribuente; è quindi essenziale determinare correttamente la data di notificazione.
- La prova della tempestività della notifica grava generalmente sul ricorrente: conservare e produrre le ricevute di notifica (o altri documenti probatori) è cruciale.
- In presenza di notificazione viziata o inesistente, il termine non può ritenersi corso validamente: va valutata l'effettiva data di conoscenza o la nullità della notifica.
- La mancata tempestiva notifica comporta l'inammissibilità del ricorso anche se il vizio riguarda forme della procedura successiva (es. in appello); quindi l'eccezione può essere sollevata in ogni grado.
- In situazioni controverse sulla data di notifica o sul suo perfezionamento è opportuno agire tempestivamente, eventualmente sollevando questioni preliminari sulla validità della notificazione.
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