Sentenza n. 4496/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3628 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, publicata in data 06.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza pagando quanto dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, ha posto le spese a carico del Ministero, liquidandole in € 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3628 del 6 agosto 2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse maturate e non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione al pagamento di € 8.874,49 lordi, oltre interessi dal dovuto al saldo. Poiché il Ministero non aveva inizialmente eseguito spontaneamente la sentenza, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Non resta dunque che dichiarare cessata la materia del contendere.
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione sopravvenuta della sentenza dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
- Quando l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese di giudizio possono essere poste a suo carico.
Come è indicizzato
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