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Sentenza

Sentenza n. 4496/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3628 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, publicata in data 06.08.2025.

Giustizia amministrativa202601416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza pagando quanto dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, ha posto le spese a carico del Ministero, liquidandole in € 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3628 del 6 agosto 2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse maturate e non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione al pagamento di € 8.874,49 lordi, oltre interessi dal dovuto al saldo. Poiché il Ministero non aveva inizialmente eseguito spontaneamente la sentenza, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Non resta dunque che dichiarare cessata la materia del contendere.

    Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione sopravvenuta della sentenza dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese di giudizio possono essere poste a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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