Cassazione Penale, Ordinanza n. 09348/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di vizio motivazionale sulla commisurazione della pena base. Sosteneva che, pur essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, la sentenza non avrebbe adeguatamente motivato l'eccessivo scostamento della pena dal minimo edittale. Chiedeva l'annullamento della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privo di una critica analisi della motivazione impugnata e delle specifiche ragioni di diritto a sostegno del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non si confrontasse in modo adeguato con la motivazione della Corte di appello, giudicata logica, congrua e corretta in diritto quanto alla dosimetria della pena. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano giustificato il trattamento sanzionatorio valorizzando la mancanza di resipiscenza, la reiterazione in un breve arco temporale dei medesimi comportamenti violativi e la mancata collaborazione dell'imputato, elementi indicativi di una personalità complessivamente negativa. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 627 c.p.p.
art. 132 c.p.
È richiamato solo indirettamente come tema della determinazione della pena, in relazione all'obbligo di motivazione sulla dosimetria.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica e critica confutazione della motivazione della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione deve contenere l'enunciazione puntuale delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato; la genericità o l'assenza di confronto con la ratio decidendi determinano l'inammissibilità.
- La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, in modo logico e coerente, degli elementi valutati ai fini della dosimetria, inclusi la personalità dell'imputato, la reiterazione dei comportamenti e la mancata resipiscenza.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non impone automaticamente l'applicazione del minimo edittale, potendo il giudice mantenere una pena superiore se la motivazione evidenzia ragioni concrete di maggior severità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →