Sentenza del 09/03/2020 n. 6572 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento della T.A.R.S.U. per l'anno 2004; questione circa il computo del termine di decadenza quinquennale introdotto dalla L. 27/12/2006 n. 296 (art. 1, comma 161) e se la notifica di un "avviso di pagamento" nel gennaio 2007 possa interrompere o rinnovare la decorrenza del termine di accertamento, facendo decorrere il termine da data successiva rispetto alla scadenza effettiva dell'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento notificato il 15 marzo 2012 fosse tardivo perché il termine di decadenza quinquennale, ragionevolmente computato dalla scadenza del versamento (31 dicembre 2005), era spirato il 31 dicembre 2010. La Corte ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la concessionaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente.
Norme richiamate
L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 161
"Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"
Introduzione del termine di decadenza quinquennale per l'emissione degli avvisi di accertamento; la Corte interpreta che il termine decorre dalla data in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati (termine originario di versamento), non da un successivo avviso di pagamento.
L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 171 lett. b e comma 172 lett. b
Prevedono che le nuove disposizioni (compreso il termine quinquennale) si applicano anche ai rapporti pendenti e precedenti all'1 gennaio 2007; tuttavia la Corte precisa che l'applicazione non può estendersi a casi in cui il tributo (T.A.R.S.U.) non è stato accertato secondo le previsioni del D.Lgs. 507/1993.
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 70
Disciplina della denuncia richiesta al contribuente per la T.A.R.S.U.; l'accertamento (avviso di accertamento) è previsto se manca la denuncia o se la denuncia è ritenuta infedele o incompleta.
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 71
Stabilisce le condizioni per l'emissione dell'avviso di accertamento della T.A.R.S.U.; la Corte evidenzia che l'avviso di accertamento trova applicazione solo in ipotesi specifiche (mancata o infedele denuncia) e non può essere sostituito dal mero avviso di pagamento.
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 72
Consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della T.A.R.S.U. e all'iscrizione a ruolo quando la liquidazione è determinata per meccanica applicazione dei ruoli precedenti; la Corte richiama questa norma per distinguere le diverse modalità di formazione dell'obbligazione tributaria e degli atti che la formalizzano.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale richiamata quale possibile motivo di ricorso per violazione di norme di diritto; utilizzata dalla ricorrente per censurare la corretta interpretazione delle norme sostanziali relative alla decorrenza del termine.
Art. 384 c.p.c., comma 1
Consente alla Corte di Cassazione, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; applicata dalla Corte per decidere direttamente a favore della contribuente.
Art. 2964 c.c.
Riferito nel ragionamento della Corte per affermare che la notifica di un avviso di pagamento costituisce una manifestazione di volontà impositiva in itinere e non un atto idoneo, di per sé, a interrompere o rinnovare la decorrenza del termine di decadenza; in sostanza la Corte esclude che la mera notificazione di un avviso di pagamento possa valere come atto interruttivo utile a ricalcolare i termini di decadenza.
Massime di principio
- Per le imposte locali disciplinate dal D.Lgs. 507/1993 (TARSU), occorre distinguere tra avviso di accertamento (atto formale di contestazione) e mero avviso di pagamento: solo l'avviso di accertamento incide sul dies a quo della decadenza ai termini previsti per l'accertamento.
- Il termine di decadenza quinquennale introdotto dalla L. 296/2006 decorre dalla data in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati (es. per TARSU dovuta nell'anno 2004 con versamento obbligatorio entro il 31/12/2005, il termine scade il 31/12/2010).
- La notifica di un avviso di pagamento successiva alla scadenza del termine non può, di per sé, interrompere o rinnovare il termine di decadenza per l'emissione dell'avviso di accertamento.
- Se l'ente locale intende esercitare il potere impositivo deve notificare l'avviso di accertamento entro i termini di legge; l'uso di strumenti diversi (cartella, liquidazione basata sui ruoli precedenti) segue regole specifiche e non autorizza di norma la ricalcolazione della prescrizione a favore dell'ente.
- In caso di rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa (1/1/2007), verificare l'eventuale applicabilità delle disposizioni transitorie: tuttavia, l'applicazione non è automatica se mancano gli atti prodromici previsti dalla disciplina speciale (es. avviso di accertamento per TARSU).
- Per difendersi in situazioni analoghe, il contribuente deve verificare le date esatte di scadenza dell'obbligo di versamento o di presentazione della denuncia e valutare se l'atto impositivo contestato sia stato notificato entro il termine di decadenza previsto; la mera esistenza di un 'avviso di pagamento' non significa automaticamente rinvio del termine.
- In sede processuale si può chiedere la declaratoria di decadenza dell'ente dall'esercizio del potere impositivo quando l'avviso di accertamento sia stato notificato oltre il termine di legge, con possibilità di ottenere la compensazione delle spese nei gradi di merito se la giurisprudenza è consolidata.
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