Sentenza n. 13528/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa tutela cautelare - del Diniego di Visto di Reingresso, permesso soggiorno familiare, straniera con al seguito figlio minore emesso dall’ Ambasciata d'Italia al Cairo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\1\2026: Impugnazione Secondo Diniego Visto reingresso, notificato dall'Ambasciata d'Italia in Cairo (Egitto) il 13.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di reingresso e successivo diniego rinnovato dall'Ambasciata d'Italia al Cairo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già residente in Italia e titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ha impugnato il primo diniego di visto di reingresso e, con motivi aggiunti, il successivo diniego adottato dall'Ambasciata all'esito del riesame disposto dal TAR. Ha dedotto la violazione della disciplina sui visti di reingresso e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto di non aver potuto rientrare tempestivamente in Italia per motivi di salute e familiari e ha evidenziato la propria condizione di madre di un minore. L'Amministrazione ha motivato il diniego richiamando il parere negativo della Questura, fondato sulla mancata tempestiva richiesta di rinnovo del permesso e sull'assenza prolungata dal territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo perché il primo diniego era stato implicitamente superato dal successivo provvedimento adottato in sede di riesame. Ha invece accolto i motivi aggiunti. Ha respinto la censura di difetto di motivazione in senso stretto, ritenendo sufficiente il richiamo per relationem al nullaosta negativo della Questura e alle relative ragioni. Ha accolto le censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione sostanziale, rilevando che l'Amministrazione si era limitata a considerare il dato temporale dell'assenza e della tardiva richiesta di rinnovo senza esaminare nel merito i motivi di salute e familiari allegati dalla ricorrente. Secondo il TAR, tali circostanze dovevano essere valutate attraverso un'istruttoria effettiva, il contraddittorio procedimentale e una ponderazione degli interessi coinvolti, senza applicare automatismi ostativi incompatibili con i diritti fondamentali e con la tutela della posizione dello straniero radicato in Italia. L'Allegato A al D.I. 850/2011, in quanto fonte subordinata al d.lgs. 286/1998 e al d.P.R. 394/1999, deve essere interpretato nel senso che anche al di fuori della casistica espressamente prevista è possibile dimostrare gravi e comprovati motivi giustificativi dell'assenza. L'Amministrazione dovrà quindi valutare in concreto le cause dell'assenza e del mancato tempestivo rientro e, ove ricorra un impedimento oggettivamente insuperabile, rimettere in termini l'interessata. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
Disciplina la riassunzione del giudizio innanzi al giudice amministrativo competente.
art. 8, comma 3, d.P.R. 394/1999
Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni e che ne abbia richiesto il rinnovo nei termini per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno
La disciplina del visto di reingresso deve essere applicata considerando i gravi e comprovati motivi allegati dall'interessato e non mediante il solo automatismo derivante dal decorso del tempo.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi
L'assenza prolungata non determina automaticamente il diniego quando siano allegati gravi e comprovati motivi, che l'Amministrazione deve esaminare concretamente.
d.lgs. 286/1998
Costituisce fonte primaria di riferimento dello statuto dello straniero, alla luce della quale deve essere interpretata la disciplina subprimaria sui visti di reingresso.
D.I. 850/2011, Allegato A, punto 12
La casistica subprimaria sui visti di reingresso non può essere interpretata in modo rigido e tassativo, ma deve consentire la prova di gravi e comprovati motivi anche al di fuori delle ipotesi espressamente indicate.
l. 241/1990
Impone, nel caso concreto, il rispetto dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio, nonché una motivazione espressa sull'esame delle circostanze dedotte dall'interessata.
Massime di principio
- Il diniego di visto di reingresso non può fondarsi sul solo dato temporale dell'assenza dal territorio nazionale o della tardiva richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno quando lo straniero abbia allegato gravi e comprovati motivi di salute, familiari o di altra natura idonei a giustificare l'assenza.
- L'Amministrazione competente al rilascio del visto di reingresso deve svolgere un'istruttoria effettiva sui motivi addotti dall'interessato, valutarli concretamente e darne conto nella motivazione del provvedimento, previo contraddittorio procedimentale quando le circostanze siano rilevanti per la decisione.
- Le disposizioni subprimarie che disciplinano i visti di reingresso devono essere interpretate conformemente alle fonti primarie e ai principi costituzionali, sicché la casistica dei gravi e comprovati motivi non può essere considerata tassativa quando siano coinvolti diritti fondamentali e una posizione di stabile radicamento dello straniero in Italia.
- In presenza di un impedimento oggettivamente insuperabile che abbia impedito il tempestivo rientro o il rinnovo del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare la rimessione in termini dell'interessato, anziché applicare automaticamente il diniego.
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