Cassazione Penale, Ordinanza n. 03964/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché basato su motivi non specifici, mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Perugia che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa in concorso. L'unico motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p., nonché carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità penale per il reato contestato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo si limitava a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello e già disattese dalla Corte territoriale, senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Richiamato come parametro per censurare la valutazione della prova; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non sviluppava una critica specifica alla motivazione della sentenza di merito.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Invocato dalla difesa per sostenere l'insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte ha escluso la fondatezza del motivo per mancanza di specificità.
artt. 110, 640, comma 1 e comma 2 n. 2 c.p.
Sono le norme incriminatrici richiamate per il reato contestato, truffa in concorso con aggravante di cui al n. 2 del comma 2.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla valutazione della prova e al ragionamento decisorio del giudice di merito deve indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione, non essendo sufficiente un generico richiamo agli artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p.
- La mancanza di specificità del motivo di ricorso integra una censura soltanto apparente e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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