Sentenza n. 7573/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dal concorso indetto con D.M. n. 34 del 21/02/2022, adottato in data 13/12/2022, allorché la Commissione ha escluso l'odierno ricorrente alla prova della corsa; - di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova di corsa nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 300 vigili del fuoco
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per l'assunzione di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto escluso dalla Commissione durante la prova di corsa. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda incidentale disponendo la ripetizione della prova, poi eseguita. Successivamente il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, poiché, dopo essere stato ammesso alla ripetizione, non aveva superato la prova e non aveva proposto motivi aggiunti ai sensi dell'art. 43 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente prima della trattenuta della causa in decisione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente dispone dell'azione fino al momento della decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio, deve dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando viene meno l'interesse alla decisione, anche per dichiarazione della parte ricorrente depositata prima che la causa sia trattenuta in decisione.
art. 43 c.p.a.
non ha proposto ricorso ex art. 43 c.p.a.
La mancata proposizione di motivi aggiunti rispetto agli esiti della prova ripetuta è menzionata quale circostanza posta a fondamento della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4 bis, c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio, e deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La definizione del giudizio in rito per sopravvenuto difetto di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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