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Sentenza

Sentenza n. 1277/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 1184/2024, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202502809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1184/2024, relativa all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1184/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, poiché è stata provata la notifica del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione, costituita con comparsa di mero stile, non ha contestato la mancata esecuzione né ha fornito elementi sull'andamento della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la notifica della sentenza da eseguire, nonché incontestati l'an e il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 1.000 euro. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale, essendo connesso ai doveri d'istituto, non dà luogo a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure per il caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile e concretamente attribuito in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso esecutivo nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare i presupposti formali dell'azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce indicazioni sull'esecuzione del giudicato, e risultano incontestati l'an e il quantum dell'obbligazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione specifica del comando giudiziale entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare, già nella sentenza, un commissario ad acta destinato a subentrare all'amministrazione in caso di ulteriore inottemperanza, fissando sia il termine per l'adempimento dell'amministrazione sia quello per l'intervento sostitutivo.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un organo o ufficio pubblico per attività connessa ai doveri istituzionali non comporta la liquidazione di un compenso, salvo diversa previsione non risultante dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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