Cassazione Penale, Sentenza n. 41735/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496 c.p. (fornire false generalità) commesso in occasione di un controllo stradale. Il ricorrente, assistito dall'avv. Felice Carbone, deduceva: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa/corrotta notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione (vizi di notificazione/domanda di sanatoria), 2) riconoscimento del recesso attivo ai sensi dell'art. 56 c.p. perché dopo avere fornito false generalità consegnò il documento vero, 3) esclusione errata della causa di non punibilità speciale ex art. 131-bis c.p., 4) mancato e immotivato diniego delle attenuanti generiche e afflittività eccessiva della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è manifestamente generico e contraddittorio (incertezza sull'oggetto della doglianza e sui momenti processuali dedotti); dalla documentazione risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era stato notificato a mani dell'imputato e che il difensore era presente all'udienza preliminare; il decreto di rinvio a giudizio fu notificato al difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p. per l'irreperibilità temporanea dell'imputato. Anche se era contestata un'inesattezza dell'indirizzo, non risulta provata l'assoluta inidoneità della notifica a determinare la conoscenza del processo, né è stata esercitata tempestivamente la deduzione di nullità di ordine generale. La Corte ha inoltre ritenuto correttamente non applicabile il recesso attivo in quanto il reato è istantaneo e la consegna successiva del documento non impedisce il perfezionamento del reato; ha escluso la non punibilità ex art. 131-bis ritenendo che la condotta fosse finalizzata a sottrarsi alle conseguenze dell'inosservanza di un provvedimento restrittivo e non fosse meramente occasionale. Le attenuanti generiche erano state comunque riconosciute in primo grado e la pena è stata ritenuta coerente con la gravità del fatto. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
Norma penale del reato contestato: fornire false generalità; il ricorrente è stato dichiarato colpevole di questo reato in primo e secondo grado
artt. 179, 418, 429, 550 cod. proc. pen.
Articoli richiamati nel ricorso relativamente a vizi di notificazione e nullità; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata nei termini dedotti dal ricorrente
art. 56 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per invocare il recesso attivo; la Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza: il recesso attivo non si applica ai reati istantanei, pertanto la successiva consegna del documento non estingue la responsabilità
art. 131-bis cod. pen.
Invocata come causa speciale di non punibilità; la Corte ha escluso la sua applicazione perché mancavano i presupposti fattuali (occasionalità, non finalità elusiva delle conseguenze di provvedimenti restrittivi, scarsa pericolosità sociale)
art. 161 co. 4 cod. proc. pen.
La notificazione del decreto di rinvio a giudizio al difensore è stata ritenuta valida in presenza dell'irreperibilità temporanea dell'imputato, come avvenuto nel caso concreto
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla distinzione tra nullità relativa (di ordine generale) e nullità assoluta: la nullità relativa va dedotta nei termini decadenziali a pena di improcedibilità
art. 96 cod. proc. pen.
Il ruolo e gli obblighi del difensore di fiducia (dovere di informare l'imputato sugli atti e sulle fasi del procedimento) sono stati richiamati per giustificare la sanatoria della presunta omissione di notifica
art. 581 cod. proc. pen.
Norma sul contenuto del ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che il ricorso non rispettava la necessaria specificità prevista dall'art. 581
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere ammende per ricorsi inammissibili per colpa; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La nullità delle notifiche: occorre distinguere tra nullità assoluta (omessa notifica che impedisce la conoscenza dell'atto) e nullità relativa/di ordine generale (irregolarità che deve essere fatta valere nei termini decadenziali). Chi propone impugnazione deve indicare con precisione quale atto è affetto da nullità e dimostrare l'effettiva inidoneità della notifica a provocare conoscenza
- Ruolo del difensore di fiducia: la nomina fiduciaria comporta l'obbligo di informare l'imputato sulle fasi processuali; la mancata reazione del difensore in udienza può concorrere a sanare vizi di notificazione, salvo prova contraria di effettiva mancata conoscenza da parte dell'imputato
- Recesso attivo (art. 56 c.p.): non si applica ai reati istantanei quando l'evento si è già perfezionato; la semplice consegna tardiva del documento non trasforma il fatto in tentativo né configura recesso attivo
- Applicazione di art. 131-bis: la causa di non punibilità richiede requisiti fattuali stringenti (occasionalità, non finalità elusiva, scarso grado di offensività); se la condotta è diretta a sottrarsi a conseguenze di provvedimenti restrittivi la norma difficilmente trova applicazione
- Giudizio di cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontare gli argomenti della sentenza impugnata; censure generiche o contraddittorie sono spesso dichiarate inammissibili
- Rischi di ricorso infondato: un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.); è pertanto essenziale un controllo rigoroso di merito e forma prima di proporre ricorso in Cassazione
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