Ordinanza n. 1073/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. QD/48458/2025 del 09/12/2025 di revoca dell'Autorizzazione permanente, rep. QD 2311 del 21.09.2022, prot. QD 30994, per effettuare trattenimenti danzanti all'interno del locale denominato Naos sito in via Riano n. 15, e dell'Autorizzazione a tempo determinato rep. QD 2292 del 14.08.2025, prot. QD 32170, per effettuare trattenimenti danzanti sulla terrazza del locale denominato “Naos Restaurant”; -della Determinazione Dirigenziale rep. QD 3158 del 6.11.2025, prot. QD 43481; -della nota prot. QD 45354 del 17.11.2025 del Dipartimento Attività Culturali; -del così menzionato “Verbale n. 174 del 2.05.2025, prot. QD 47662” [rectius, del 2.12.2025] della C.C.V.L.P.S. (ossia della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Roma Capitale); -ove occorrer possa, della nota prot. VU del 5.12.20256 della Polizia di Roma Capitale, menzionata ma non comunicata; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione permanente e dell'autorizzazione temporanea per trattenimenti danzanti, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui Roma Capitale ha revocato l'autorizzazione permanente e quella a tempo determinato per lo svolgimento di trattenimenti danzanti presso due spazi del locale denominato Naos, nonché gli ulteriori atti, pareri e verbali presupposti, inclusi una determinazione dirigenziale, una nota del Dipartimento Attività Culturali, il verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e una nota della Polizia di Roma Capitale. Nel testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. La società ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando l'immediata ispezione dei luoghi da parte dell'amministrazione e chiedendo a Roma Capitale di verificare se i profili di sicurezza connessi alla mancata agibilità dei locali siano stati superati dall'esecuzione dei lavori realizzati mediante CILA. L'amministrazione dovrà depositare una relazione sul punto entro due giorni liberi dalla camera di consiglio del 4 marzo 2026, con avvertimento che, in caso di mancato deposito, potranno essere tratti argomenti di prova. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata al 4 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del procedimento cautelare previsto dal codice del processo amministrativo; la decisione è stata rinviata per lo svolgimento di accertamenti istruttori.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda cautelare dipende dalla verifica di concreti profili di sicurezza dei luoghi, il giudice amministrativo può disporre un accertamento istruttorio immediato e rinviare la trattazione cautelare, richiedendo all'amministrazione una relazione su fatti specifici rilevanti ai fini del periculum in mora.
- Il mancato deposito della relazione richiesta dal giudice amministrativo può consentire a quest'ultimo di trarre argomenti di prova ai sensi delle regole sull'istruttoria processuale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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