Cassazione Penale, Sentenza n. 12215/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna: una per bancarotta fraudolenta commessa il 03/08/2001 e l'altra per reati analoghi commessi tra il dicembre 2006 e l'agosto 2007. Bacchini sostiene che sussista un unico disegno criminoso consistente in una strategia imprenditoriale di svuotamento patrimoniale di più società di cui era amministratore di fatto, con le stesse modalità esecutive, la medesima finalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori e la partecipazione sempre dello stesso complice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e privo di specificità. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello, che aveva escluso la continuazione per l'assenza di indicatori di un medesimo disegno criminoso, fatta eccezione per la sola omogeneità del titolo di reato. La Cassazione ha sottolineato la rilevante distanza temporale tra i fatti (2001 vs dicembre 2006-agosto 2007), la differente composizione degli autori dei reati (presenza di un terzo concorrente nella seconda vicenda non coinvolto nella prima), le diverse modalità esecutive e la sostanziale differenza tra una bancarotta documentale (prima sentenza) e condotte di bancarotta distrattiva e altre attività illecite (seconda sentenza). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 591, comma primo, lett. c)
art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Il vizio di specificità e la mancata indicazione della correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso rendono il ricorso inammissibile ai sensi di questa previsione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sent. Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Applicata in tema di condanna al versamento alla Cassa delle ammende: la somma si applica salvo che la parte possa dimostrare di non aver contribuito incolpevolmente alla causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati non basta la mera omogeneità del titolo di reato: è necessario dimostrare elementi specifici di un medesimo disegno criminoso (programmazione unitaria).
- Elementi rilevanti per la continuazione sono la contemporaneità o prossimità temporale delle condotte, l'identità degli autori e dei mezzi o modalità operative, la continuità di finalità e la pianificazione comune; l'assenza anche di alcuni di questi elementi può impedire il riconoscimento.
- La presenza di un medesimo complice non è di per sé decisiva: la partecipazione di altri concorrenti nelle varie vicende può escludere l'identità degli autori e quindi la continuazione.
- Differenze sostanziali nella natura delle condotte (es. bancarotta documentale versus bancarotta distrattiva), nelle modalità esecutive, nella struttura aziendale coinvolta o nella localizzazione territoriale pesano contro l'esistenza di un disegno unitario.
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi specificamente e puntualmente con le motivazioni del giudice di merito; argomentazioni generiche o non riferite ai punti decisivi della decisione impugnata sono causa di inammissibilità.
- Chi propone ricorso in modo generico o privo di specificità rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se non dimostra l'assenza di propria colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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