Cassazione Civile, Ordinanza n. 25574/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda proposta da una docente non di ruolo, nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, per ottenere il riconoscimento del medesimo trattamento retributivo spettante al personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente ricostruzione dell'anzianità di servizio e pagamento delle differenze retributive maturate. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ministeriale ritenendo applicabile la prescrizione decennale, sul presupposto che il credito fosse di natura risarcitoria e conseguenza di un inadempimento a un obbligo di non discriminazione. Il Ministero ha impugnato in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, L. 183/2011, sostenendo che il credito azionato non era risarcitorio ma retributivo, e quindi soggetto alla prescrizione quinquennale. La lavoratrice è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando un orientamento consolidato secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda del dipendente a tempo determinato che invochi la non discriminazione per ottenere il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., decorrente, per i crediti maturati in corso di rapporto, dal momento della loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, da tale cessazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'anzianità di servizio in ruolo costituisce un mero fatto giuridico, non autonomamente prescrittibile, sicché il datore può opporre la prescrizione dei singoli crediti retributivi ma non della anzianità come fattispecie costitutiva di crediti non ancora prescritti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
denuncia di violazione di legge
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo all'erronea qualificazione giuridica del credito
art. 2947 c.c.
richiamato dal ricorrente ma ritenuto non decisivo rispetto alla qualificazione del credito azionato
art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.
individua il termine quinquennale di prescrizione applicabile ai crediti retributivi rivendicati dal lavoratore nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 4, comma 43, L. 183/2011
richiamato a sostegno della tesi del ricorrente sulla natura retributiva e sulla prescrizione quinquennale
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
consente il richiamo, per relationem, della motivazione di precedenti conformi della Corte
art. 2948 c.c.
la Corte lo applica ai singoli crediti patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro, ritenuti soggetti a prescrizione quinquennale
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del dipendente a termine che chieda il medesimo trattamento economico del dipendente a tempo indeterminato per effetto del principio di non discriminazione è qualificata come azione di credito retributivo e non come azione risarcitoria in senso proprio.
- I crediti retributivi maturati nel corso del rapporto di lavoro si prescrivono in cinque anni dal giorno della loro insorgenza; quelli che maturano alla cessazione del rapporto si prescrivono da tale momento.
- L'anzianità di servizio, quando rileva come base di calcolo di incrementi retributivi, è un mero fatto giuridico e non un diritto autonomamente soggetto a prescrizione distinta rispetto ai singoli crediti patrimoniali che vi si fondano.
- Il datore di lavoro può opporre la prescrizione dei singoli aumenti retributivi già maturati e prescritti, ma non può opporre una pretesa prescrizione dell'anzianità di servizio quale fatto costitutivo dei crediti ancora azionabili.
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