Sentenza del 05/02/2015 n. 997 - Comm. Trib. Prov. Milano
RIMBORSO CREDITO IVA - CHIUSURA P. IVA - ISTANZA DI RIMBORSO AUTONOMA, SENZA COMPILAZIONE DEL QUADRO VR - Legittimità - Sussiste - Prescrizione decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il diniego o il mancato riconoscimento del rimborso del credito IVA, sostenendo che l'istanza fosse validamente proponibile anche senza la compilazione del quadro VR e che il diritto al rimborso fosse soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. La controversia riguardava inoltre il potere dell'Ufficio di disconoscere l'esistenza dell'eccedenza detraibile limitandosi a rigettare l'istanza, senza rettificare la dichiarazione IVA nei termini di legge.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata ritenuta fondata. È stata riconosciuta la legittimità dell'istanza autonoma di rimborso anche in assenza della compilazione del quadro VR e l'applicabilità della prescrizione decennale. L'Amministrazione finanziaria, qualora intenda contestare l'esistenza o l'ammontare del credito IVA, deve procedere alla rettifica della dichiarazione entro il termine decadenziale previsto dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. 633/1972; non può limitarsi a respingere l'istanza di rimborso.
Norme richiamate
Art. 57, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'Ufficio deve contestare l'esistenza o l'ammontare del credito IVA mediante una rettifica della dichiarazione entro il termine previsto a pena di decadenza. Il semplice rigetto dell'istanza di rimborso non è sufficiente a disconoscere il credito.
Prescrizione decennale del diritto al rimborso IVA
Il diritto del contribuente a ottenere il rimborso del credito IVA è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
Massime di principio
- La chiusura della partita IVA non elimina automaticamente il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione.
- Un'istanza autonoma di rimborso può essere considerata valida anche senza la compilazione del quadro VR, se il credito emerge dalla dichiarazione e sono rispettate le altre condizioni previste dalla legge.
- Se l'Amministrazione ritiene inesistente o errato il credito IVA, deve contestarlo formalmente mediante rettifica della dichiarazione entro il termine decadenziale previsto dall'art. 57 del d.P.R. 633/1972.
- Il mero diniego del rimborso non può sostituire la rettifica della dichiarazione quando l'Ufficio intende negare il presupposto stesso del credito.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare sia il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso sia il rispetto, da parte dell'Ufficio, dei termini decadenziali per la rettifica.
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