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Sentenza

Sentenza n. 2005/2026 - Milano, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza n. 166/2024 emessa in data 27 giugno 2024 dal Tribunale di Como.

Giustizia amministrativa202502788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi spettanti a titolo di carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti pubbliche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dopo che il Ministero, nonostante la notifica della sentenza del Tribunale di Como del 27 giugno 2024, non aveva provveduto a soddisfare il credito riconosciuto in favore di ciascuna di esse per diverse annualità della carta docente. Il ricorso è stato notificato e depositato il 23 luglio 2025. Nel febbraio 2026, successivamente alla proposizione del ricorso, le ricorrenti hanno ricevuto l'accredito degli importi dovuti e hanno quindi dichiarato cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale dopo la proposizione del ricorso e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, condannandolo alla rifusione di 800 euro per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La norma non è testualmente riportata nel provvedimento.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le norme non sono testualmente riportate nel provvedimento.

    Richiamati quali fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 93 c.p.c.

    La norma non è testualmente riportata nel provvedimento.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    La norma non è testualmente riportata nel provvedimento.

    Richiamata per il rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa risultante dal titolo giudiziale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l'adempimento dell'amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese quando la soddisfazione della pretesa è successiva all'introduzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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