Sentenza n. 2005/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza della sentenza n. 166/2024 emessa in data 27 giugno 2024 dal Tribunale di Como.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi spettanti a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti pubbliche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dopo che il Ministero, nonostante la notifica della sentenza del Tribunale di Como del 27 giugno 2024, non aveva provveduto a soddisfare il credito riconosciuto in favore di ciascuna di esse per diverse annualità della carta docente. Il ricorso è stato notificato e depositato il 23 luglio 2025. Nel febbraio 2026, successivamente alla proposizione del ricorso, le ricorrenti hanno ricevuto l'accredito degli importi dovuti e hanno quindi dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale dopo la proposizione del ricorso e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, condannandolo alla rifusione di 800 euro per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma non è testualmente riportata nel provvedimento.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le norme non sono testualmente riportate nel provvedimento.
Richiamati quali fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 93 c.p.c.
La norma non è testualmente riportata nel provvedimento.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
La norma non è testualmente riportata nel provvedimento.
Richiamata per il rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa risultante dal titolo giudiziale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l'adempimento dell'amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese quando la soddisfazione della pretesa è successiva all'introduzione del giudizio.
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