Cassazione Penale, Sentenza n. 26036/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 04/11/2021 che, dopo il rigetto della richiesta di revoca, aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti per il reato di ricettazione pluriaggravata. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il difensore del ricorrente ha poi rinunciato al ricorso avendo la Corte di appello di Messina sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (ordinanza dell'11 maggio 2022). Alla dichiarazione di inammissibilità non è seguita condanna alle spese processuali né alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché la sopravvenuta mancanza di interesse non configura ipotesi di soccombenza. Decisione resa il 25/05/2022, estensore Cons. Giuseppe Sgadari.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Applicazione della causa di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse: se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, viene meno l'interesse alla decisione (es. per sostituzione della misura cautelare), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U.)
Sez. U, n. 20 del 1996 Vitale; n. 7 del 1997 Chiappetta; n. 31524 del 2004 Litteri; n. 12603 del 2015 Celso
Principio consolidato secondo cui la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione non costituisce soccombenza e, quindi, non comporta in via automatica condanna alle spese processuali né applicazione della sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, sopravviene un fatto che annulla l'utilità della pronuncia (es. modifica della misura cautelare), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La rinuncia del difensore o la sostituzione della misura cautelare che elimina l'interesse del ricorrente alla pronuncia costituiscono basi per l'inammissibilità; è necessario verificare che l'intervento sopravvenuto sia realmente idoneo a rimuovere l'interesse a ottenere la tutela invocata.
- La sopravvenuta perdita di interesse non equivale a soccombenza: di norma non comporta condanna alle spese processuali né sanzione per la Cassa delle Ammende.
- In situazioni analoghe è importante documentare tempestivamente l'evento sopravvenuto (es. ordinanza di sostituzione della misura) per ottenere la declaratoria di inammissibilità e decidere se mantenere o rinunciare al gravame.
- Se permane anche un interesse residuo (per esempio, richiesta di accertamento di illegittimità o di risarcimento), il ricorso potrebbe rimanere ammissibile nonostante la modifica della misura cautelare; va sempre valutato il concreto oggetto della tutela richiesta.
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