Cassazione Penale, Ordinanza n. 21215/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo di impugnazione privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e comunque non idoneo a scalfire una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria. Il ricorso era fondato su un unico motivo, con cui si denunciavano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte ha ritenuto la censura estremamente generica e assertiva: il ricorrente non ha specificato quali elementi della motivazione dovessero essere censurati, né ha indicato in concreto i passaggi della decisione impugnata contestati, con conseguente impossibilità per il giudice dell'impugnazione di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura; una doglianza generica e assertiva è inidonea a consentire il controllo del giudice dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, puntuali e autosufficienti: non è sufficiente dedurre in termini generici un vizio di motivazione senza indicare quali passaggi della sentenza siano erronei o illogici.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e il ricorso non confuta in modo analitico le ragioni decisorie, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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