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Sentenza

Sentenza n. 4496/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, aveva liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante, pur avendo ottenuto l’integrale accoglimento della domanda volta all’attribuzione della carta elettronica con accredito di euro 2.000,00, ha contestato la liquidazione delle spese processuali di primo grado, ritenuta irrisoria e inferiore ai limiti consentiti dai parametri forensi. Ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, sostenendo che il giudice non potesse ridurre i valori medi tabellari oltre il 50 per cento. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento di euro 1.189,00, oltre IVA e CPA, a titolo di spese del giudizio di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello nei limiti indicati. Ha affermato che, pur essendo la liquidazione delle spese processuali espressione di un potere discrezionale del giudice, tale discrezionalità non consente di scendere al di sotto dei valori minimi risultanti dalla riduzione massima del 50 per cento dei valori medi tabellari, quando trovano applicazione i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. La liquidazione di euro 500,00 è stata quindi ritenuta non corretta perché inferiore ai valori tariffari applicabili secondo il d.m. n. 147/2022, considerando anche la natura seriale e non complessa della controversia. Il Collegio ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica e non ha riconosciuto l’importo richiesto di euro 1.189,00, rideterminando le spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La controversia è stata trattata quale giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione della pronuncia del giudice amministrativo.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018

    il Giudice deve tenere “conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”

    Quando la liquidazione si fonda sui parametri forensi, il giudice non può ridurre i valori medi tabellari oltre il 50 per cento; la soglia minima è inderogabile.

  • art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022

    La quantificazione delle spese deve tenere conto della riduzione prevista dalla disposizione per lo scaglione applicabile, anche in relazione alla natura seriale e non complessa della controversia.

  • d.m. n. 147/2022

    I valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200 costituiscono il riferimento per la rideterminazione delle spese, nel rispetto della riduzione massima consentita.

Massime di principio

  • Quando il giudice liquida le spese processuali applicando i parametri forensi, può discostarsi dai valori medi tabellari, ma non può ridurli oltre il 50 per cento; tale soglia minima è inderogabile in assenza di una diversa convenzione sul compenso.
  • La discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese processuali non consente la determinazione di somme simboliche o irrisorie, incompatibili con la remunerazione della prestazione professionale.
  • La natura seriale e la modesta complessità della controversia possono giustificare una liquidazione ridotta rispetto ai valori medi, ma non permettono di scendere al di sotto del minimo risultante dai parametri applicabili.
  • La convenzione scritta tra avvocato e cliente sul compenso prevale sui parametri forensi; in mancanza di convenzione, i parametri operano anche per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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