Cassazione Penale, Sentenza n. 44005/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che aveva dichiarato la non valida espiazione, in affidamento in prova, dell'intera pena indicata nel provvedimento di cumulo emesso il 5/02/2015, con decorrenza dall'inizio dell'affidamento (20/01/2016), fatto salvo un periodo di sospensione cautelativa. Il Tribunale aveva ritenuto che, nonostante una relazione favorevole dell'UEPE, l'adesione al programma trattamentale fosse meramente formale perché: a) il PEZZELLA aveva già subito violazioni delle prescrizioni in breve tempo dall'inizio della misura (ripristino poi con sospensione), b) aveva commesso successivamente gravi reati, tra cui traffico illecito di rifiuti (indagini con ordinanza di custodia dal 12/07/2021) e c) era stato condannato irrevocabilmente a sei anni per tentato sequestro di persona a scopo di estorsione commesso il 19/12/2019, reato della stessa specie di precedenti condanne. Il ricorrente lamentava in particolare che il Tribunale non avesse dato adeguato peso alla relazione favorevole dell'UEPE.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato in termini globali il comportamento del condannato durante l'esecuzione dell'affidamento e anche i fatti successivi, purché anteriori al giudizio sull'esito e rilevanti per l'obiettivo di recupero sociale. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui il giudice non è vincolato dalle valutazioni di idoneità espresse dall'UEPE e può ritenere che una relazione favorevole corrisponda a una adesione meramente formale se sussistono indizi contrari gravi (violazioni delle prescrizioni e commissione di reati della stessa specie). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, n. 3712 del 22/05/2000 (Bertini)
Orientamento piu' risalente secondo cui l'esame della condotta dell'affidato andrebbe limitato al periodo di affidamento e la condotta successiva non può influire sul giudizio.
Cass. Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018 (Figgini)
Principio secondo cui e' illegittima una valutazione negativa dell'esito dell'affidamento fondata su reati commessi dopo un rilevante intervallo di tempo dalla fine della misura.
Cass. Sez. 1, n. 27788 del 17/06/2008 (De Clemente)
Conferma che fatti successivi possono incidere solo se la distanza cronologica dalla cessazione della misura non e' rilevante.
Cass. Sez. 1, n. 25257 del 22/04/2004 (Arena)
Ulteriore richiamo al divieto di usare fatti molto successivi alla fine della misura per valutare negativamente l'esito dell'affidamento.
Cass. Sez. U, n. 10530 del 27/02/2002 (Martola)
Principio che il Tribunale deve compiere una autonoma valutazione sia sull'attribuibilita' del fatto al condannato sia sulla sua incidenza sul recupero sociale.
Cass. Sez. 1, n. 3727 del 09/01/2009 (Barbella) e Cass. Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008 (Carbone)
Consolidano il principio dell'autonoma delibazione del Tribunale di Sorveglianza sull'incidenza dei fatti successivi ai fini dell'esito dell'affidamento.
Cass. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Arzu)
Affermato che il giudice non e' vincolato dalle relazioni dell'UEPE; tali relazioni forniscono informazioni sulla personalita' e lo stile di vita ma devono essere valutate e parametrate dal giudice rispetto alle finalita' rieducative e ai profili di pericolosita'.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'esito dell'affidamento in prova si compie una valutazione globale del periodo di prova e possono essere considerati anche fatti commessi dopo la cessazione della misura se avvenuti prima del giudizio e se idonei a indicare il mancato recupero sociale.
- Le relazioni dell'UEPE non vincolano il giudice di sorveglianza: esse sono elementi informativi che il giudice deve valutare insieme ad altri elementi probatori e alla gravita' dei fatti successivi.
- La rilevanza dei fatti successivi dipende dalla loro qualita', gravita' e dalla distanza cronologica dalla fine della misura: fatti gravi e ravvicinati nel tempo possono legittimamente condurre a una valutazione negativa dell'esito; fatti molto successivi e lontani nel tempo non possono legittimamente essere usati per tale valutazione.
- Violazioni precoci delle prescrizioni dell'affidamento, seguite da reati della stessa specie di quelli per cui si era gia' condannati, rappresentano indici forti del mancato raggiungimento dell'obiettivo rieducativo e possono giustificare la dichiarazione di non valida espiazione.
- Se il ricorso viene rigettato il ricorrente puo' essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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