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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1208

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione del 7 agosto 2020 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo uniforme come gli Stati membri devono raccogliere, strutturare e trasmettere alla Commissione le informazioni richieste dal sistema di governance climatica dell’UE. Esso sostituisce la disciplina tecnica previgente e allinea le comunicazioni interne dell’Unione agli obblighi di trasparenza derivanti dall’UNFCCC e dall’Accordo di Parigi. Il testo dettaglia modelli tabellari, tempistiche, controlli di coerenza, regole sui sistemi nazionali d’inventario e la procedura di revisione completa degli inventari. Prevede inoltre disposizioni transitorie per i dati 2019-2020 e l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 dal 1° gennaio 2021.

Stabilisce struttura, formato, procedure di trasmissione e revisione delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 in materia di governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, inclusi inventari delle emissioni, adattamento, proventi delle aste, sostegno internazionale, sistemi nazionali d’inventario, revisione completa e politiche e proiezioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per le relazioni e i dati da trasmettere a partire dall’anno 2021, nell’ambito degli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2018/1999. Copre in particolare: azioni nazionali di adattamento; uso dei proventi della vendita all’asta delle quote ETS; sostegno finanziario e tecnologico ai paesi in via di sviluppo; inventari approssimativi e inventari annuali dei gas a effetto serra; emissioni e assorbimenti contabilizzati; sistemi nazionali d’inventario; revisione completa degli inventari; sistemi nazionali per politiche, misure e proiezioni. Sono previsti regimi transitori per le relazioni riferite agli anni 2019 e 2020 ai fini del previgente regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014. Si applica dal 1° gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208: struttura, formato, trasmissione e revisione delle informazioni climatiche degli Stati membri

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, sostituendo la disciplina tecnica previgente in materia di monitoraggio, comunicazione e revisione delle informazioni climatiche. La sua finalità è garantire uniformità, comparabilità e trasparenza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, anche in coerenza con il quadro di trasparenza dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi.

Ambito di applicazione e decorrenza

Il regolamento si applica alle relazioni trasmesse dagli Stati membri contenenti i dati richiesti a partire dall’anno 2021. La disciplina è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021.

Finalità della disciplina

Il testo consolida in un unico atto le regole tecniche su: adattamento, uso dei proventi delle aste ETS, sostegno finanziario e tecnologico ai paesi in via di sviluppo, inventari approssimativi e definitivi dei gas a effetto serra, sistemi nazionali d’inventario, revisione completa e comunicazione di politiche, misure e proiezioni. La Commissione richiama espressamente l’esigenza di coerenza con le modalità, procedure e linee guida adottate in sede UNFCCC/Accordo di Parigi e con il ciclo di verifiche di conformità previsto dal diritto UE.

Comunicazioni su adattamento, aste ETS e sostegno ai paesi in via di sviluppo

Gli Stati membri devono comunicare le azioni nazionali di adattamento secondo il formato dell’allegato I, includendo circostanze nazionali, rischi, vulnerabilità, capacità di adattamento, governance, strategie, piani, monitoraggio, valutazione e buone pratiche, anche a livello subnazionale.

Quanto ai proventi della vendita all’asta delle quote, il regolamento richiede l’uso del formato dell’allegato II e una rappresentazione rappresentativa della spesa, in coerenza con gli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE. È prevista una disaggregazione fra importi impegnati ed esborsati, con indicazione delle destinazioni interne, multilaterali, bilaterali o regionali, e con possibilità di esprimere anche un “equivalente in valore finanziario”.

Per il sostegno finanziario e tecnologico ai paesi in via di sviluppo, l’articolo 6 e gli allegati III-V richiedono informazioni su risorse pubbliche impegnate e fornite, sostegno multilateralmente veicolato, sostegno mobilitato tramite interventi pubblici e sostegno pianificato. Il regolamento consente l’uso di formati coerenti con il CRS/DAC dell’OCSE e impone, ove possibile, la comunicazione dell’equivalente in sovvenzione, del tipo di sostegno, del settore e del canale di finanziamento.

Inventari approssimativi, inventari annuali e relazione nazionale sull’inventario

Per gli inventari approssimativi, gli Stati membri devono utilizzare l’allegato VI e distinguere, ove possibile, fra emissioni ETS e emissioni ESR. Per gli inventari annuali, l’articolo 8 impone la compilazione delle tabelle comuni per la trasmissione dei dati e della National Inventory Report (NIR), con inclusione di informazioni su ricalcoli, applicazione delle raccomandazioni, metodi e fattori di emissione per categorie fondamentali, incertezza, completezza, indicatori, coerenza con ETS, con i dati sugli inquinanti atmosferici e con le statistiche energetiche.

L’allegato VII specifica, voce per voce, quali contenuti vadano nella NIR e quali possano essere inseriti in un allegato separato. L’allegato VIII disciplina la rendicontazione dello stato di attuazione delle raccomandazioni della revisione UNFCCC o UE, incluse le motivazioni di eventuali inadempimenti. L’allegato IX definisce il flusso di informazioni sui metodi d’inventario, fattori di emissione e descrizioni metodologiche delle categorie fondamentali dell’Unione.

Sistemi nazionali d’inventario

Gli articoli 26-29 richiedono agli Stati membri di predisporre un apparato istituzionale, giuridico e procedurale idoneo a garantire qualità, tempestività e affidabilità degli inventari. Devono essere designati un soggetto nazionale responsabile, definite responsabilità specifiche, adottato un piano di QA/QC, raccolti dati sufficienti, effettuate stime e ricalcoli e archiviata la documentazione in modo da consentire il riesame da parte degli esperti tecnici. Il regolamento insiste sulla necessità di accesso alle informazioni archiviate e di risposta tempestiva alle richieste di chiarimento.

Revisione completa degli inventari

La revisione completa è svolta dalla Commissione e dall’Agenzia europea dell’ambiente con il supporto di un gruppo di esperti tecnici. La procedura è disciplinata in dettaglio dagli articoli 30-34 e dall’allegato XXII. La revisione è documentale e centralizzata, con eventuali visite in loco in casi eccezionali. È prevista la selezione di esperti con esperienza nella compilazione degli inventari, esclusi gli esperti che abbiano contribuito all’inventario dello Stato membro sottoposto a revisione o che ne siano cittadini.

Le correzioni tecniche sono ammissibili solo oltre una soglia di significatività pari allo 0,05 % delle emissioni nazionali al netto del LULUCF o a 500 kt CO2eq, se inferiore. Le relazioni definitive di revisione devono essere trasmesse entro il 30 agosto 2027 e il 30 agosto 2032. L’allegato XXII contiene inoltre il calendario operativo per le revisioni 2027 e 2032, con fasi e termini dettagliati per domande, risposte, revisione centralizzata, eventuali visite in loco e trasmissione delle relazioni finali.

Politiche, misure e proiezioni nazionali

Il capo VI disciplina la trasmissione delle informazioni sui sistemi nazionali per politiche e misure e proiezioni, imponendo l’uso della piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e dei relativi strumenti e modelli della Commissione. Gli Stati membri devono descrivere il sistema nazionale (allegato XXIII), comunicare le politiche e misure nazionali (allegato XXIV) e fornire le proiezioni nazionali di emissioni e assorbimenti (allegato XXV), incluse analisi di sensibilità, parametri, modelli e indicatori.

Il regolamento richiede inoltre che, nella predisposizione delle proiezioni, gli Stati membri tengano conto dei valori armonizzati raccomandati dalla Commissione per alcuni parametri chiave, in particolare i prezzi delle importazioni di petrolio, gas e carbone e i prezzi del carbonio nel sistema ETS.

Rapporti con gli altri atti e regime transitorio

Il regolamento si coordina con la direttiva 2003/87/CE, con i regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842, con la direttiva (UE) 2016/2284 e con il regolamento (CE) n. 1099/2008. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 dal 1° gennaio 2021, ma salva l’applicazione di alcune sue disposizioni per le relazioni riferite agli anni 2019 e 2020, così da garantire la continuità del quadro di comunicazione durante il passaggio al nuovo regime.

Disposizioni principali

Oggetto e contenuto degli obblighi

L’articolo 1 individua cinque blocchi di disciplina: comunicazione delle informazioni su adattamento, proventi delle aste e sostegno ai paesi in via di sviluppo; comunicazione di inventari approssimativi, inventari di gas a effetto serra ed emissioni/assorbimenti contabilizzati; requisiti per i sistemi nazionali d’inventario; calendario e procedura della revisione completa; comunicazione delle informazioni su politiche, misure e proiezioni.

Ambito temporale di applicazione

L’articolo 2 limita l’applicazione alle relazioni trasmesse dagli Stati membri contenenti dati richiesti a partire dall’anno 2021. L’articolo 41 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021.

Definizioni tecniche e metodologiche

L’articolo 3 introduce definizioni chiave, tra cui CRT, approccio di riferimento IPCC, approccio 1 per l’incertezza, categoria fondamentale, approccio settoriale, schema NIR, modalità/procedure/linee guida di trasparenza dell’Accordo di Parigi, linee guida per gli inventari dei gas serra e nozione di ricalcolo.

Adattamento, proventi ETS e sostegno internazionale

Gli articoli 4, 5 e 6 impongono agli Stati membri di comunicare, rispettivamente, le informazioni sulle azioni nazionali di adattamento (allegato I), sull’uso dei proventi della vendita all’asta (allegato II) e sul sostegno finanziario e tecnologico ai paesi in via di sviluppo (allegati III, IV e V). Per il sostegno ai paesi in via di sviluppo sono richieste informazioni quantitative, metodologiche e sul sostegno pianificato; è ammesso l’uso del formato CRS/DAC OCSE o dei modelli previsti dal regolamento.

Inventari approssimativi e inventari nazionali dei gas a effetto serra

Gli articoli 7 e 8 disciplinano la comunicazione degli inventari approssimativi e degli inventari annuali. Gli Stati membri devono usare i formati dell’allegato VI, fornire la NIR secondo lo schema ufficiale e includere informazioni su ricalcoli, attuazione delle raccomandazioni, metodi e fattori per categorie fondamentali, incertezza, completezza, indicatori, coerenza con ETS, con gli inquinanti atmosferici, con i gas fluorurati e con le statistiche dell’energia, nonché modifiche ai sistemi di inventario o ai registri nazionali.

Coerenza con altri regimi di rendicontazione e con il sistema ETS

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 impongono controlli e dichiarazioni di coerenza tra inventari dei gas a effetto serra, dati ETS, dati sugli inquinanti atmosferici, dati sui gas fluorurati e statistiche energetiche. Sono previste soglie di differenza: +/– 5 % per gli inquinanti atmosferici e +/– 2 % per il consumo nazionale totale apparente di combustibili fossili.

Emissioni ESR, trasferimenti LULUCF e flessibilità

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 disciplinano la comunicazione delle emissioni rilevanti per il regolamento (UE) 2018/842, dei trasferimenti conclusi in conformità dei regolamenti (UE) 2018/841 e 2018/842, dell’intenzione di utilizzare strumenti di flessibilità e dell’uso dei proventi derivanti da tali trasferimenti, nonché delle emissioni e assorbimenti contabilizzati. Sono previsti formati specifici negli allegati XV-XIX e XX.

Cooperazione Commissione-Stati membri e calendario di revisione

L’articolo 25 regola cooperazione e coordinamento per la preparazione dell’inventario dell’Unione e per la revisione in ambito UNFCCC, imponendo una sintesi delle modifiche entro una settimana dalla ripresentazione dell’inventario e risposte rapide alle domande dei revisori. L’allegato XXI fissa un calendario dettagliato dal 15 gennaio al 15 aprile.

Sistemi nazionali d’inventario

Gli articoli 26, 27, 28 e 29 fissano gli obblighi organizzativi e procedurali per i sistemi nazionali d’inventario: designazione di un soggetto nazionale responsabile, attribuzione delle responsabilità, piano QA/QC, raccolta dati, stime, ricalcoli, revisione interna/esterna, archiviazione documentale e accesso alle informazioni per i gruppi di revisione.

Revisione completa e correzioni tecniche

Gli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 regolano la revisione completa degli inventari, la selezione degli esperti, il ruolo dell’AEA, le visite in loco, le correzioni tecniche e le relazioni definitive. La soglia di significatività per le correzioni tecniche è pari allo 0,05 % delle emissioni nazionali al netto del LULUCF o a 500 kt CO2eq, se inferiore. Le relazioni definitive devono essere trasmesse entro il 30 agosto 2027 e il 30 agosto 2032.

Politiche, misure e proiezioni

Gli articoli 35-38 impongono l’uso della piattaforma elettronica di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e dei modelli della Commissione. Gli Stati membri devono comunicare la descrizione del sistema nazionale per politiche e misure (allegato XXIII), le politiche e misure nazionali (allegato XXIV), le proiezioni nazionali di emissioni e assorbimenti (allegato XXV), tenendo conto dei parametri armonizzati raccomandati dalla Commissione dodici mesi prima della scadenza.

Abrogazione e disciplina transitoria

L’articolo 39 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 dal 1° gennaio 2021. L’articolo 40 mantiene però applicabili gli articoli da 3 a 18 e da 27 a 43 del regolamento abrogato per le relazioni contenenti dati relativi agli anni 2019 e 2020.

Come è indicizzato

Materieclimaenergiaambienterendicontazione e trasparenzapolitica ambientale internazionale

Testo integrale

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