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Sentenza

Sentenza del 08/11/2017 n. 26448 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato l'agevolazione sull'imposta di registro applicata alla compravendita di un intero fabbricato. L'agevolazione, pari all'aliquota dell'1%, era stata richiesta dalla società acquirente, impresa immobiliare che aveva dichiarato di voler rivendere l'immobile entro tre anni. Le ricorrenti hanno contestato, tra l'altro, la qualificazione dell'imposta come suppletiva anziché complementare, la tempestività dell'atto, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio, l'applicabilità dell'agevolazione nonostante i venditori fossero persone fisiche non soggette a IVA e l'eventuale applicazione di una diversa agevolazione connessa a un piano particolareggiato di edilizia residenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il recupero dell'imposta conseguente al disconoscimento dell'agevolazione costituisce liquidazione di imposta complementare, soggetta al termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto, e che il notaio non è responsabile per tale imposta, poiché la sua responsabilità riguarda la sola imposta principale. Nel merito, l'aliquota agevolata dell'1% prevista per determinati trasferimenti immobiliari esenti da IVA può applicarsi solo quando l'operazione rientri astrattamente nel campo dell'IVA e sia esente; non opera invece quando i venditori sono persone fisiche non soggette a IVA, poiché in tal caso manca il presupposto impositivo. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42

    La norma disciplina l'avviso di liquidazione e la distinzione delle tipologie di imposta di registro.

    La Corte ha escluso la violazione prospettata, ritenendo che il recupero dell'agevolazione disconosciuta dia luogo a imposta complementare e non a imposta principale.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57

    La responsabilità solidale del notaio rogante è limitata al pagamento dell'imposta principale; il notaio non risponde dell'imposta complementare derivante dal successivo disconoscimento di un'agevolazione.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40

    La disciplina dell'alternatività tra IVA e imposta di registro deve essere applicata distinguendo le operazioni effettivamente rientranti nel campo IVA da quelle estranee a tale imposta.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 5, della Tariffa, parte prima

    Aliquota dell'1% per il trasferimento di fabbricati o porzioni di fabbricato esente da IVA, effettuato a favore di imprese aventi per oggetto esclusivo o principale la rivendita di immobili, a condizione che l'acquirente dichiari di volerli trasferire entro tre anni.

    L'agevolazione richiede un trasferimento esente da IVA, non semplicemente non imponibile o estraneo all'IVA. Pertanto non si applica agli acquisti effettuati da persone fisiche non soggette a IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis

    Sono esenti dall'IVA determinate cessioni di fabbricati abitativi effettuate da soggetti rientranti nel campo applicativo dell'IVA.

    L'esenzione presuppone che l'operazione sia astrattamente soggetta a IVA. Se il cedente non è soggetto passivo IVA, non si tratta di operazione esente, ma di operazione estranea al tributo.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2

    La pretesa relativa all'imposta complementare deve essere esercitata entro tre anni dalla registrazione dell'atto, decorrenti dalla data in cui l'Ufficio può contestare la perdita dell'agevolazione.

  • Codice civile, art. 2964

    È richiamato come principio generale per individuare la decorrenza del termine di decadenza dalla registrazione dell'atto.

  • D.L. n. 323 del 1996 e D.L. n. 669 del 1996

    Le disposizioni costituivano il quadro normativo delle agevolazioni fiscali invocate dalla società acquirente, ma non risultavano applicabili perché il trasferimento proveniva da soggetti non passivi IVA.

  • L. n. 244 del 2007

    La disciplina relativa ai trasferimenti immobiliari connessi a piani particolareggiati è stata invocata dalle ricorrenti, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • L'agevolazione dell'imposta di registro prevista per trasferimenti immobiliari esenti da IVA presuppone che l'operazione sia astrattamente soggetta a IVA; non è sufficiente che l'acquisto sia effettuato da una società immobiliare o che l'immobile venga rivenduto entro il termine previsto.
  • Occorre distinguere tra operazione esente da IVA, nella quale il presupposto IVA esiste ma l'imposta non viene applicata, e operazione non soggetta o estranea all'IVA, nella quale il presupposto manca del tutto. L'aliquota agevolata collegata all'esenzione non si applica nel secondo caso.
  • Il recupero dell'imposta dovuto alla revoca di un'agevolazione già applicata è normalmente qualificato come imposta complementare. L'Amministrazione deve notificare l'atto entro il termine di decadenza previsto, decorrente dalla registrazione dell'atto.
  • Il notaio rogante, quale responsabile d'imposta, non risponde normalmente dell'imposta complementare derivante dal disconoscimento di un'agevolazione, poiché la sua responsabilità è limitata all'imposta principale.
  • I motivi di ricorso relativi a specifiche agevolazioni devono indicare con precisione gli atti, le dichiarazioni e i presupposti già dedotti nei precedenti gradi; in mancanza di autosufficienza, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.

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