Sentenza n. 1267/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto, emesso in data -OMISSIS-22, dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, notificato a mezzo pec in data 14.11.22, relativo alla domanda di sanatoria, presentata dal sig. -OMISSIS-, nato a Roma il -OMISSIS-, identificativo -OMISSIS-, in data 10.08.20, in favore del sig. -OMISSIS-, nato in India il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di sanatoria o regolarizzazione del soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma che aveva rigettato la domanda di sanatoria presentata da un datore di lavoro in suo favore. Il ricorso era corredato da istanza cautelare, respinta dal TAR per carenza di fumus boni iuris. In sede decisoria il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile inammissibilità per omessa specificazione dei motivi. I motivi non risultavano rubricati e la loro formulazione era di difficile individuazione; mancava quindi la specifica indicazione dei parametri giuridici asseritamente violati e degli argomenti logico-giuridici necessari a contestualizzare i vizi dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 40, comma 2, c.p.a., che impone la specificazione dei motivi su cui si fonda il ricorso. Il Collegio ha precisato che la deduzione di un vizio di legittimità richiede sia l'indicazione puntuale del parametro giuridico concretamente violato, sia l'esposizione di argomenti logico-giuridici idonei a collegare tale violazione al provvedimento impugnato. La mancata rubricazione dei motivi e la loro difficile individuazione hanno impedito al giudice di comprendere adeguatamente le censure. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve contenere la specificazione dei motivi su cui si fonda; la loro omissione determina l'inammissibilità dell'impugnativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie la possibile inammissibilità per omessa specificazione dei motivi, prima della decisione.
art. 35, comma 1, c.p.a.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- La deduzione di un vizio di legittimità in sede amministrativa richiede l'indicazione specifica del parametro normativo o giuridico asseritamente violato e l'esposizione di argomenti logico-giuridici che colleghino concretamente tale violazione all'atto impugnato.
- Un ricorso amministrativo è inammissibile quando i motivi non siano specificati in modo comprensibile e individuabile, anche se l'atto introduttivo contiene contestazioni genericamente riferite all'illegittimità del provvedimento.
- La mancata rubricazione dei motivi, unitamente alla loro difficile individuazione nel contenuto del ricorso, può integrare violazione dell'art. 40, comma 2, c.p.a. e impedire al giudice di delimitare l'oggetto del sindacato.
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