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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18898/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile la ricusazione del giudice Lepore. La difesa sosteneva che, nel motivare il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, il giudice si sarebbe indebitamente espresso sulla natura dei fatti contestati, sui contatti con i complici e sull'inadeguatezza dell'ambiente familiare (in particolare sulla nonna della ricorrente, coinvolta in ricettazione), configurando una manifestazione anticipata del convincimento e violazione delle garanzie costituzionali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le esternazioni del giudice erano funzionali all'esercizio del potere di valutazione della misura cautelare e legittime nella fase incidentale del procedimento; la mera motivazione, anche se contiene valutazioni sulla personalità dell'imputata e sulle modalità del fatto, non costituisce di per sé causa di ricusazione salvo che costituisca un'anticipazione ingiustificata del giudizio di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    La norma sulla ricusazione è stata interpretata nel senso che la causa di ricusazione per manifestazione di convincimento è rilevante solo se l'esternazione del giudice sia stata espressa senza necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con le funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (es. decisione su misure cautelari).

  • art. 11 Cost.

    Citazione della ricorrente ma la Corte non ha ritenuto che il contenuto dell'art. 11 (riguardante limiti a sovranità/rapporti internazionali) fosse pertinente o violato nel contesto della ricusazione; nessuna applicazione sostanziale della norma nella decisione.

  • art. 24 Cost.

    L'art. 24 (diritto alla difesa) è stato richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che il diritto alla difesa non risultasse violato perché il giudice ha fornito motivazione congrua e approfondita nell'ambito delle sue funzioni incidentali.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Rv. 264985

    Stabilisce che la manifestazione del convincimento è indebita solo se espressa senza necessità funzionale e priva di collegamento con l'esercizio delle funzioni nella specifica fase procedimentale.

  • Giurisprudenza Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067

    Affermata la regola secondo cui la delibazione incidentale o le esternazioni del giudice rilevano come causa di ricusazione solo se anticipano la valutazione sul merito della res iudicanda senza necessità procedurale e senza nesso funzionale con il provvedimento incidentale.

Massime di principio

  • La ricusazione per manifestazione indebita del convincimento è ammissibile solo se il giudice ha anticipato, senza necessità funzionale, una valutazione sul merito che dovrebbe essere decisa in sede di giudizio definitivo.
  • Le motivazioni rese nell'ambito di provvedimenti incidentali (es. decisioni su misure cautelari) non costituiscono automaticamente motivo di ricusazione se sono funzionali e giustificate rispetto alla fase procedimentale.
  • È da evitare la frammentazione del processo tramite ricusazioni reiterate: non si può ottenere la rimozione del giudice già investito del processo per valutazioni legittime svolte nell'esercizio delle sue funzioni incidentali.
  • Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) non risulta violato quando il giudice motiva in modo congruo e approfondito la decisione incidentale; le parti devono contestare tramite gli ordinari mezzi di impugnazione se intendono discutere il merito.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; valutare il rischio di condanna economica prima di proporre ricorsi di ricusazione.
  • In casi analoghi conviene valutare se la censura concerne la legittimità della funzione incidentale del giudice (recusazione) o piuttosto la correttezza della decisione impugnabile con gli strumenti ordinari (es. appello); la scelta errata dello strumento può portare all'inammissibilità.

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