Cassazione Penale, Sentenza n. 28203/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per due fatti di favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini extracomunitari (art. 12, comma 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), consistiti nella predisposizione di documentazione e contratti di lavoro fittizi per consentire il rinnovo del permesso di soggiorno di due stranieri. Il ricorrente ha contestato: (1) l'erronea interpretazione della fattispecie penale, sostenendo che il reato richiede che lo straniero sia già in condizione di irregolarità (mentre i destinatari avevano un permesso valido e chiedevano solo il rinnovo); (2) la erronea applicazione della recidiva reiterata specifica, poiché alcune condanne pregresse erano state estinte per esito positivo dell'affidamento in prova, una era riferita a reato depenalizzato e altre erano divenute irrevocabili solo successivamente alla commissione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando il consolidato indirizzo secondo cui integra il reato di cui all'art. 12, comma 5, D.lgs. n. 286/1998 la predisposizione di documentazione fittizia finalizzata al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, indipendentemente dal fatto che lo straniero fosse già titolare di un permesso al momento dell'azione. Ha invece accolto il secondo motivo in parte: ha ritenuto illegittimo il computo, ai fini della recidiva, di condanne le cui pene sono state estinte per esito positivo dell'affidamento in prova, di condanne relative a fattispecie successivamente depenalizzate e di condanne divenute definitive dopo la commissione del reato. Di conseguenza la Corte ha annullato con riferimento alla recidiva e ha rimodulato la pena senza rinvio, riducendola a mesi dieci di reclusione ed euro quattromila di multa (da anni 1 e mesi 3 ed euro seimila di multa originari). Le restanti doglianze sono state respinte.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5
La fattispecie punisce chi, al fine di trarne ingiusto profitto, favorisce la permanenza nello Stato di cittadini extracomunitari mediante atti quali la predisposizione di documentazione e finti rapporti di lavoro; è irrilevante che lo straniero fosse titolare di un permesso al momento dell'atto se l'azione è diretta a consentire il rilascio o il rinnovo del titolo attraverso artifici
Codice penale, art. 485
Richiamato come reato già sanzionato in precedenti condanne del ricorrente; la Corte rileva che la successiva depenalizzazione (vedi D.lgs. 15/1/2016 n.7) incide sulla rilevanza di tale condanna ai fini della recidiva
D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Ha determinato la depenalizzazione di talune fattispecie (abrogatio criminis); secondo la Corte, la depenalizzazione rende irrilevante, ai fini della declaratoria di recidiva, la condanna per la fattispecie ora espulsa dall'area penale
Massime di principio
- La condotta di predisporre o fornire documentazione fittizia per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno configura il reato di favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12, comma 5, D.lgs. n. 286/1998) anche se lo straniero era già titolare di un permesso al momento dell'azione.
- Ai fini del computo della recidiva non possono essere considerati i precedenti per i quali la pena è stata estinta in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale.
- Le condanne basate su fattispecie successivamente depenalizzate (abolitio criminis) devono essere considerate irrilevanti ai fini della declaratoria di recidiva, in quanto l'abrogazione elimina gli effetti penali collegati alla condanna.
- Non possono concorrere alla recidiva le condanne divenute irrevocabili in data successiva alla commissione del reato per il quale si procede: la precedente condanna deve essere definitiva anteriormente al fatto nuovo per poter essere computata.
- La declaratoria di recidiva richiede un apprezzamento concreto e ponderato (criteri di Calibè): non basta il mero riscontro formale di precedenti, ma occorre valutare natura e offensività dei reati, omogeneità, distanza temporale e rilevanza personale del soggetto.
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