Sentenza n. 16042/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'esatta ottemperanza del giudicato nascente dalla sentenza del tribunale di Roma - sez. II lavoro n. 327/2021 pubblicata il 17.02.2021, resa fra le parti nel giudizio n. 39297/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 327/2021, che riconosceva il servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici e condannava il Ministero alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione II lavoro, n. 327/2021, pubblicata il 17 febbraio 2021, che le riconosceva il servizio non di ruolo effettivamente prestato presso scuole statali prima dell’immissione in ruolo ai fini giuridici ed economici e condannava l’amministrazione a inquadrarla nella fascia stipendiale corrispondente, a pagare le differenze maturate con interessi o rivalutazione e le spese di lite. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato per l’anno 2013, sia nella ricostruzione di carriera sia nell’inserimento nelle fasce stipendiali, nonostante la notifica della sentenza esecutiva e la diffida del 30 gennaio 2025 rimasta infruttuosa. Il Ministero ha sostenuto di avere già eseguito integralmente la sentenza e che per il 2013 non spettassero effetti economici, richiamando pronunce della Cassazione del 2025 sul blocco delle progressioni e sull’utilizzabilità dell’annualità ai soli fini giuridici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha escluso che le pronunce della Cassazione invocate dal Ministero potessero vincolare la ricorrente, rimasta estranea a quei giudizi: il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa ai sensi dell’art. 2909 c.c. Né ricorrevano i presupposti per attribuire alle pronunce efficacia riflessa, poiché la posizione della ricorrente era autonoma e non risultava una situazione giuridica dipendente o subordinata a quella definita in quei giudizi. Il Ministero è stato quindi condannato a eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, senza compenso e senza facoltà di delega, con ulteriori 60 giorni per provvedere dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Le sentenze della Corte di Cassazione non hanno valore vincolante nei confronti dei terzi estranei al giudizio, poiché nel nostro ordinamento l’accertamento contenuto nel giudicato fa stato esclusivamente tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.).
Il giudicato vincola le parti, i loro eredi e aventi causa, ma non può essere opposto a un terzo estraneo per negargli un diritto autonomo. L’eventuale efficacia riflessa richiede una situazione giuridica dipendente o subordinata e non può arrecare al terzo un pregiudizio giuridico.
Massime di principio
- Le pronunce passate in giudicato fanno stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa; non vincolano i terzi estranei titolari di una situazione giuridica autonoma.
- L’efficacia riflessa del giudicato verso un terzo è ammissibile soltanto quando questi sia titolare di una situazione giuridica dipendente o subordinata rispetto a quella definita nel giudizio precedente, l’accertamento non ammetta un diverso esito e il terzo non ne riceva un pregiudizio giuridico.
- Nell’ottemperanza, l’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del titolo invocando pronunce rese in giudizi ai quali il ricorrente era estraneo, quando non ricorrono i presupposti per riconoscere a quelle decisioni efficacia riflessa sulla sua posizione.
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