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Ordinanza

Ordinanza n. 1565/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 25.2.2025 e non concluso entro il termine del 26.2.2025, comunque integrato il 3.4.2025 e non concluso neppure entro il 4.5.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Theodora Johanna Maria Van Wanrooij l’8 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 7.11.2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9.12.2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto del riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico; originario silenzio ministeriale, nel frattempo superato dal provvedimento espresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha inizialmente proposto un’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del turismo su un’istanza presentata il 25 febbraio 2025, successivamente integrata il 3 aprile 2025, relativa al riconoscimento della qualifica professionale. Con motivi aggiunti ha impugnato il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il successivo provvedimento definitivo del 9 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la necessità di sospendere gli effetti del rigetto. Il giudice ha rilevato che, allo stato degli atti, non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, e in particolare l’esercizio in Germania per almeno un anno dell’attività di guida turistica, in un contesto nel quale tale professione non risulta regolamentata.

La decisione

Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio a seguito dell’adozione del provvedimento definitivo di rigetto, impugnato con motivi aggiunti, e della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda originaria ex artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., per la prosecuzione del giudizio sull’impugnazione del provvedimento espresso. Quanto alla domanda cautelare, l’ha respinta per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il fumus è stato escluso perché non risultava, allo stato, provato il requisito dell’esercizio professionale in Germania per almeno un anno previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, con salvezza della valutazione definitiva nella fase di merito. Il periculum è stato ritenuto insussistente in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    La domanda contro il silenzio è divenuta priva di interesse quando l’amministrazione ha adottato il provvedimento espresso conclusivo; la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse su tale domanda.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenienza di un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti ha determinato la conversione del rito da camerale a ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Il possesso del requisito relativo all’esercizio dell’attività professionale per almeno un anno deve essere comprovato documentalmente; tale prova mancava, allo stato, con riferimento all’attività svolta in Germania.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento espresso conclusivo e questo viene impugnato con motivi aggiunti, viene meno l’interesse alla domanda originaria sul silenzio e il rito può essere convertito da camerale a ordinario per la trattazione dell’impugnazione dell’atto sopravvenuto.
  • In sede cautelare, la mancata produzione della documentazione necessaria a comprovare un requisito sostanziale richiesto per il riconoscimento di una qualifica professionale può escludere il fumus boni iuris, ferma la valutazione definitiva riservata al giudizio di merito.
  • Quando l’interesse azionato è di natura meramente pretensiva, la sospensione cautelare del diniego richiede la dimostrazione di un concreto e attuale periculum in mora; la mera aspirazione all’ottenimento del provvedimento favorevole non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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