Cassazione Civile, Ordinanza n. 02810/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il debitore esecutato, ricevuta la notifica di un pignoramento di crediti presso terzi promosso dall'agente della riscossione presso una banca, aveva contestato la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento recante crediti di un ente territoriale. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione, dichiarato la nullità del pignoramento e condannato l'agente della riscossione alla restituzione delle somme versate, dichiarando inoltre il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore. La corte d'appello, però, aveva riformato la decisione e respinto l'opposizione. In cassazione il ricorrente aveva proposto cinque motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare del processo: il terzo pignorato, cioè la banca presso cui era stato eseguito il pignoramento, non aveva mai partecipato al giudizio, con conseguente difetto originario di integrità del contraddittorio in una controversia di opposizione esecutiva relativa a espropriazione presso terzi.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio una nullità processuale per mancata integrazione del contraddittorio. Ha affermato che, nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi, sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato. Poiché il terzo pignorato era stato pretermesso, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio al tribunale di primo grado, in persona di diverso giudice, affinché il contraddittorio venga reintegrato e il giudizio sia riesaminato. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nei termini previsti
art. 383 c.p.c.
indicato come base per la cassazione con rinvio a seguito della nullità processuale
art. 354 c.p.c.
richiamato per il rinvio al giudice di primo grado in caso di difetto di integrità del contraddittorio
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
menzionato come specifico contesto della riscossione coattiva a mezzo ruolo, in cui il principio sul litisconsorzio necessario è stato ribadito
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti del rapporto esecutivo, perché tra creditore, debitore e terzo pignorato sussiste litisconsorzio necessario.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato determina una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio al giudice di merito.
- Quando il vizio riguarda l'integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione esecutiva, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito ma dispone il rinvio per la regolarizzazione del processo.
- Il principio del litisconsorzio necessario nell'espropriazione presso terzi vale anche nelle procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo e nelle controversie connesse ai rimedi oppositivi del processo esecutivo.
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