Sentenza n. 983/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico da 22,14 MW e alle opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 4 marzo 2022 un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006 per un impianto agrivoltaico da realizzare in Puglia. Dopo la consultazione pubblica e la trasmissione di documentazione integrativa, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC e le amministrazioni competenti non hanno adottato i rispettivi atti nei termini. La società ha quindi inviato un sollecito il 1° febbraio 2024 e una diffida l’8 maggio 2025, rimaste senza riscontro, proponendo ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Ha dedotto la violazione degli artt. 8, 23 e 25 d.lgs. 152/2006, degli artt. 20 e 22 d.lgs. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché del Reg. UE 2022/2057 e della direttiva UE 2023/2413. Il MASE ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che fosse stato proposto oltre l’anno dalla scadenza del termine per concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività. Ha ritenuto che il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. non costituisca un termine di decadenza in senso proprio, ma una presunzione legale assoluta di persistenza dell’interesse all’azione; l’azione è tuttavia tardiva se l’interessato lascia trascorrere oltre un anno dalla scadenza del termine procedimentale. La riproposizione dell’istanza resta possibile e una diffida successiva alla scadenza dell’anno può valere, ove ne ricorrano i presupposti, quale nuova istanza di avvio. Nel caso concreto, la diffida dell’8 maggio 2025, contenente gli elementi identificativi dell’istanza, è stata ritenuta idonea a riproporre la domanda e a rendere procedibile l’azione, mentre l’inadempimento era ancora perdurante. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché i termini del procedimento di VIA sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006. L’istanza privata generava l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, indipendentemente dal numero delle richieste pendenti o dalla priorità riconosciuta ad altri progetti. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto esprimere il proprio parere e predisporre lo schema di provvedimento nei termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, mentre il Ministero avrebbe dovuto adottare il provvedimento conclusivo di VIA previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Poiché tali termini erano ampiamente scaduti, il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato alla Commissione tecnica e al MASE di adottare gli atti di rispettiva competenza entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Il MASE è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre contributo unificato e accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio-inadempimento; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere.
art. 31, comma 2, c.p.a.
l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti
Il termine annuale non è stato qualificato come termine decadenziale in senso proprio; la riproposizione dell’istanza è possibile e una diffida idonea può integrare una nuova istanza di avvio.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il termine annuale è considerato una presunzione legale assoluta della persistenza dell’interesse ad agire, ferma la tardività dell’azione quando il termine sia superato senza riproposizione dell’istanza.
art. 23 d.lgs. 152/2006
La presentazione dell’istanza di VIA da parte del privato determina l’avvio di un procedimento che l’amministrazione è obbligata a concludere.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predispone lo schema di provvedimento di VIA
Impone alla Commissione tecnica termini per l’espressione del parere e la predisposizione dello schema di VIA.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
La perentorietà dei termini rende illegittima l’inerzia degli organi competenti oltre la loro scadenza.
art. 2 l. 241/1990
Esprime il principio della doverosità e della certezza temporale dell’azione amministrativa, imponendo la conclusione del procedimento nei termini stabiliti.
art. 20 d.lgs. 199/2021
È richiamato tra le norme poste a sostegno del principio di favore per la diffusione delle fonti rinnovabili.
art. 22 d.lgs. 199/2021
È richiamato tra le norme poste a sostegno del principio di favore per la diffusione delle fonti rinnovabili.
direttiva UE 2023/2413
È richiamata quale espressione del favor eurounitario per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Reg. UE 2022/2577
È richiamato quale ulteriore fonte eurounitaria di favore per la diffusione delle energie rinnovabili.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, il termine annuale previsto dall’art. 31 c.p.a. non opera come termine decadenziale in senso proprio, ma il ricorso diviene tardivo se l’interessato lascia trascorrere oltre un anno dalla scadenza del termine procedimentale senza far valere il proprio interesse alla conclusione del procedimento.
- La riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento resta possibile anche dopo la scadenza del termine annuale per agire contro il silenzio; una diffida successiva può valere come nuova istanza quando contenga elementi idonei a identificare la domanda e sussistano i relativi presupposti.
- La presentazione di un’istanza privata prevista dalla legge genera l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, indipendentemente dal carico di lavoro dell’amministrazione o dalla priorità accordata ad altri procedimenti.
- Nel procedimento di VIA, i termini stabiliti dall’art. 25 d.lgs. 152/2006 sono perentori; la loro scadenza senza l’adozione del parere, dello schema di provvedimento o della decisione finale rende illegittima l’inerzia degli organi competenti.
- In presenza di silenzio illegittimo nel procedimento di VIA, il giudice amministrativo può ordinare agli organi competenti di adottare gli atti di rispettiva competenza entro un termine determinato, senza sostituirsi nelle valutazioni tecniche e amministrative riservate all’amministrazione.
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