Cassazione Penale, Ordinanza n. 23616/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All'esito di giudizio abbreviato, la Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza del GUP e ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione ai reati di furto, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza era diretta a contestare statuizioni che, secondo la Corte, erano estranee all'accordo sulla pena poi ratificato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti nel perimetro del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, ha richiamato il principio per cui in cassazione sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, ovvero al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece proponibili censure su motivi rinunciati o su statuizioni sulla pena e sulle circostanze non incidenti sull'accordo, quando la sanzione applicata rientri nei limiti legali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; nel giudizio di legittimità sono deducibili solo censure attinenti alla validità della formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo, non già doglianze su questioni rinunciate o estranee all'intesa.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama il principio secondo cui, nel perimetro del concordato in appello, non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la doglianza investe motivi rinunciati.
art. 592 c.p.p.
Richiamato indirettamente nella parte finale della decisione in punto di condanna alle spese a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che incidano sulla genesi o sulla validità dell'accordo processuale, o per difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che investono motivi già rinunciati con l'accordo, così come le doglianze su circostanze attenuanti, recidiva o trattamento sanzionatorio quando tali profili restino estranei all'intesa ratificata e la pena applicata sia legale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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