Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22451/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di condanna al pagamento di una somma assunta come credito ceduto da due coniugi, i quali avrebbero subito danni patrimoniali e non patrimoniali per l’attività professionale svolta dal loro avvocato nella tutela dei diritti connessi a un’impresa agricola con ristorante. Secondo la prospettazione attorea, il legale avrebbe adottato scelte processuali erronee sia in una causa davanti al giudice ordinario sia in una causa davanti al giudice amministrativo. Il tribunale aveva accolto la domanda solo parzialmente, riconoscendo due importi a titolo risarcitorio; la corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello principale del professionista e rigettato integralmente la domanda risarcitoria. Nel ricorso per cassazione il cessionario deduceva due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2236, 1176, 2042 e 1079 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità professionale dell’avvocato e che l’azione confessoria proposta fosse fin dall’origine inutile ed errata, con conseguente obbligo del difensore di dissuadere i clienti dall’intraprenderla o dal perseverare in ulteriori iniziative giudiziarie; con il secondo lamentava violazione dell’art. 2909 c.c. per mancata considerazione di un giudicato esterno rappresentato da Cass. n. 17037/2007, che avrebbe accertato l’insussistenza dei presupposti dell’azione confessoria, e che sarebbe stato decisivo anche rispetto alla domanda risarcitoria relativa a un’impugnazione avanti al giudice amministrativo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sotto più profili: ha rilevato anzitutto la violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c., per una esposizione dei fatti di causa del tutto insufficiente e non autosufficiente, incapace di ricostruire adeguatamente il contenuto dell’azione confessoria, delle delibere impugnate e delle ragioni dei diversi esiti nei precedenti gradi; ha poi osservato che entrambi i motivi investivano in realtà una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, ossia la prognosi sull’esito verosimile delle iniziative giudiziarie e sulla diligenza dell’avvocato, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese di lite del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse carente del requisito di autosufficienza ex art. 366, n. 3, c.p.c., perché non consentiva di comprendere compiutamente la vicenda sostanziale e processuale, e che le censure formulate mirassero in realtà a sovvertire una valutazione di fatto compiuta dalla corte d’appello sulla responsabilità professionale del legale e sulla prognosi dell’esito delle azioni intraprese. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato a rifondere al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.500, oltre euro 200 per esborsi, spese generali e accessori di legge, con applicazione altresì dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e sufficiente dei fatti di causa; la mancanza di una ricostruzione autosufficiente della vicenda comporta inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto o della prognosi sull’esito dell’attività professionale, riservate al giudice di merito.

  • art. 2236 c.c.

    È richiamato per sostenere, e la Corte prende atto del dibattito, che nelle prestazioni implicanti problemi tecnici di speciale difficoltà la responsabilità del professionista è valutata con particolare riguardo alla complessità della questione.

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    È richiamato come parametro della diligenza professionale dell’avvocato, comprensiva anche dei doveri di sollecitazione, informazione e dissuasione del cliente.

  • art. 2042 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso tra quelle asseritamente violate, senza che la Corte vi sviluppi un autonomo principio decisorio nel merito.

  • art. 1079 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso tra quelle asseritamente violate, senza che la Corte vi sviluppi un autonomo principio decisorio nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può essere invocato solo se specificamente e autosufficientemente allegato nel ricorso; la sua deduzione generica e frammentaria non consente il sindacato di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’atto di sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il requisito di specificità e autosufficienza impone una rappresentazione completa e comprensibile della vicenda processuale e dei fatti rilevanti, senza rinvii impliciti alla sola motivazione della sentenza impugnata o a estratti frammentari degli atti.
  • La deduzione di errori dell’avvocato nella strategia processuale non consente, in cassazione, una nuova valutazione del merito: la prognosi sull’esito dell’azione o dell’impugnazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La responsabilità professionale del difensore va valutata tenendo conto della complessità tecnica della questione e della correttezza, ex ante, della scelta processuale; non ogni esito sfavorevole dell’azione integra di per sé colpa professionale.
  • Il giudicato esterno, per essere utilmente opposto, deve essere specificamente allegato e inserito in una cornice fattuale idonea a mostrarne la decisività rispetto alla domanda o all’eccezione dedotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.