Sentenza n. 13227/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, di “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento e, in particolare, per quanto possa occorrere: - dell''Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - dell''intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022; - dell''Accordo sancito tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR) sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - del Decreto del Dirigente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Toscana con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, e per l''odierna ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del relativo procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GAMMA SERVIZI S.R.L. l’11.11.2024: - del Decreto del Dirigente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015”; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Toscana con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, e per l’odierna ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusa l'individuazione degli importi dovuti dall'impresa
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, gli atti presupposti e connessi, nonché gli atti regionali della Regione Toscana di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano e di certificazione del fatturato individuale relativo agli anni 2015-2018. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che la ricorrente ha contestato i provvedimenti con cui è stata data attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa ai sensi dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. La ricorrente ha infatti versato la quota ridotta pari al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, e la Regione Toscana ha depositato l'atto di accertamento dell'avvenuto pagamento. Il giudice ha ritenuto così integrata la fattispecie legale che estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali di ripiano. Le spese di lite sono state compensate, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici e degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... determina la cessazione della materia del contendere ... con compensazione delle spese di lite.
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento, seguito dall'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento, estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi concernenti i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando un'azienda fornitrice di dispositivi medici versa integralmente, entro il termine previsto dalla legge, la quota ridotta pari al 25 per cento dell'importo richiesto per il ripiano del superamento dei tetti di spesa relativi agli anni 2015-2018, l'obbligazione si intende assolta e sono precluse ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità.
- L'accertamento dell'avvenuto versamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, con comunicazione al tribunale amministrativo, integra il presupposto per dichiarare la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018.
- In presenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata con compensazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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