Cassazione Civile, Ordinanza n. 30227/2021 del 27/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di disapplicazione, per l'anno d'imposta 2012, della disciplina antielusiva sulle società non operative ex art. 30 L. n. 724/1994, presentata dalla contribuente ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973. La Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate della Puglia dichiarava l'istanza inammissibile; la contribuente impugnava tale provvedimento e otteneva accoglimento in primo grado, mentre la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse motivato solo in modo grafico sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'atto; con un secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, 19 d.lgs. n. 546/1992, 6, comma 1, d.lgs. n. 156/2015 e 100 c.p.c., assumendo l'inammissibilità del ricorso della contribuente per non impugnabilità del provvedimento e per difetto di interesse.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che la CTR abbia effettivamente esposto una motivazione, ancorché non necessariamente condivisibile, e che non ricorra alcuna delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti. Accoglie invece il secondo motivo, chiarendo che il provvedimento con cui l'Amministrazione dichiara inammissibile l'istanza di disapplicazione non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, perché ha natura interlocutoria e non decide nel merito. La Corte osserva inoltre che l'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 156/2015 non opera retroattivamente, ma ciò non consente comunque l'impugnazione del diniego dichiarativo di inammissibilità. Cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la Corte decide nel merito e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Spese di merito compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico dell'intimata.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata come base dell'istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative, nel regime applicabile ratione temporis.
art. 30 L. n. 724/1994
Disciplina antielusiva sulle società non operative oggetto della richiesta di disapplicazione.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Prevede l'impugnabilità solo degli atti amministrativi definitivi con rilevanza esterna; il provvedimento che dichiara inammissibile l'istanza di disapplicazione non vi rientra.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 156/2015
La norma, che esclude l'impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello, non ha valenza interpretativa né retroattiva, ma disciplina solo il futuro.
art. 100 c.p.c.
Richiamato a sostegno del difetto di interesse ad agire della contribuente, ritenuto però assorbito dalla declaratoria di non impugnabilità dell'atto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Fondamento del primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento del secondo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione delle norme sulla impugnabilità dell'atto e sull'interesse ad agire.
art. 12 delle preleggi
Richiamato per interpretare la riforma del sindacato di legittimità sulla motivazione secondo i criteri ermeneutici ordinari.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha riformulato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riducendo il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata nel descrivere la riforma del vizio di motivazione.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale non partecipato, richiamata nel contesto processuale.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo quando la motivazione sia inesistente o affetta da anomalie costituzionalmente rilevanti; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la non condivisibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità di un'istanza di disapplicazione di norme antielusive ha natura interlocutoria e non costituisce atto definitivo impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
- L'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 156/2015, che esclude l'impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello, non opera retroattivamente.
- Quando l'atto impugnato non è suscettibile di impugnazione per difetto dei requisiti di definitività e rilevanza esterna, il ricorso introduttivo del contribuente va dichiarato inammissibile.
- La Corte di cassazione può, una volta cassata la decisione impugnata, decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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