Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 472 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva condannato il Comune al risarcimento di euro 12.624,00, oltre interessi e rivalutazione, per l'illegittima esclusione dalla graduatoria di assegnazione di un alloggio ERP

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il richiedente era stato escluso dalla graduatoria ERP perché, a una determinata data, non risultava anagraficamente residente nel Comune di Terni per il periodo minimo richiesto dalla normativa regionale, essendo stato cancellato dall'anagrafe per irreperibilità e successivamente reiscritto per ricomparsa. Il TAR aveva successivamente annullato l'esclusione, ritenendo provata la residenza effettiva attraverso contratti di locazione, utenze e altri elementi, e il Comune aveva assegnato l'alloggio in esecuzione della sentenza. Il TAR aveva quindi riconosciuto il danno patrimoniale corrispondente alla differenza tra i canoni pagati per altri alloggi e quello dovuto per l'alloggio ERP, oltre a un modesto danno morale. Il Comune ha appellato deducendo, quanto all'an debeatur, l'assenza di nesso causale e di colpa dell'amministrazione, sostenendo che il danneggiato non aveva impugnato né il provvedimento cautelare negativo né, soprattutto, il provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, così contribuendo alla produzione del danno. Quanto al quantum, ha contestato la prova e la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, rilevando che la documentazione prodotta non dimostrava né l'effettivo pagamento dei canoni né la correlazione causale con l'esclusione dalla graduatoria; ha inoltre negato la possibilità di una liquidazione equitativa in assenza di adeguata prova del danno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso risarcitorio di primo grado. Il Collegio ha ritenuto decisiva la mancata impugnazione del provvedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità, dal quale era derivata l'esclusione dalla graduatoria. Richiamando l'art. 1227 c.c. e l'art. 30, comma 3, c.p.a., ha affermato che il danneggiato deve adottare, tra le condotte ragionevolmente possibili, quella idonea a evitare o limitare il danno senza sacrificio sproporzionato. L'omessa impugnazione dell'atto presupposto ha costituito quantomeno concorso colposo nella causazione dell'evento e, poiché il danno avrebbe potuto essere evitato mediante l'ordinaria diligenza, ha escluso integralmente il risarcimento. Inoltre, la consolidazione del provvedimento anagrafico ha impedito di ravvisare la colpa del Comune nell'adozione del successivo provvedimento di esclusione, anche a prescindere dalla sua illegittimità. Le contestazioni sul quantum sono rimaste assorbite dalla negazione dell'an debeatur. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 29 l.r. n. 23/2003

    Il requisito temporale di residenza per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è stato considerato riferito, secondo il giudice, alla residenza nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda; nel caso concreto il richiedente non risultava anagraficamente residente per l'intero periodo richiesto.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

    La norma impone di considerare il comportamento del danneggiato e di escludere il ristoro dei danni evitabili mediante l'ordinaria diligenza e l'utilizzo degli strumenti di tutela disponibili.

  • art. 1227 c.c.

    Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

    La condotta negligente del danneggiato può concorrere causalmente alla produzione del danno oppure, quando il danno era evitabile con l'ordinaria diligenza, escludere integralmente il risarcimento; non è risarcibile il pregiudizio che il soggetto procura a sé stesso omettendo rimedi ordinari.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa non può supplire all'assenza di prova dell'esistenza del danno, secondo quanto dedotto dal Comune e non esaminato nel merito dopo l'esclusione dell'an debeatur.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio contro la pubblica amministrazione, l'omessa impugnazione tempestiva dell'atto presupposto dal quale deriva l'atto successivo lesivo può assumere rilevanza causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 30, comma 3, c.p.a.
  • Quando il danneggiato avrebbe potuto evitare integralmente il pregiudizio mediante l'ordinaria diligenza e l'esperimento di un rimedio tipico disponibile, il danno evitabile non è risarcibile, anche se l'atto successivo dell'amministrazione è stato dichiarato illegittimo.
  • La mancata impugnazione dell'atto presupposto, con conseguente consolidazione dei suoi effetti, può escludere la colpa dell'amministrazione nell'adozione dell'atto consequenziale, qualora quest'ultimo costituisca applicazione necessitata della situazione giuridica consolidata.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza del pregiudizio e non può sostituire l'onere del danneggiato di allegare e dimostrare il danno e il nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.