Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43955/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha respinto il suo appello avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere. Viola sostiene che la decorrenza della custodia dovesse essere retrodatata ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., perché i fatti oggetto del secondo provvedimento (commessi il 15 giugno 2019) sarebbero stati già noti o conoscibili agli inquirenti al momento del primo provvedimento custodiale (arresto in flagranza il 17 luglio e misura del 20 luglio), grazie a intercettazioni e informazioni poi utilizzate per l'accusa. Contestava la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto che la "desumibilità" dei fatti richieda non la mera conoscibilità ma un quadro indiziario complessivo e concludente.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la pretesa: la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. è applicabile solo se i fatti dell'ordinanza successiva siano effettivamente desumibili, prima del rinvio a giudizio relativo al primo procedimento, dagli atti di quest'ultimo; tale "desumibilità" non equivale alla mera conoscenza o conoscibilità dei fatti, ma richiede un compendio probatorio/documentale di gravità e completezza tale da consentire al Pubblico ministero un apprezzamento prognostico meditato e realistico sull'adozione di una misura cautelare. La difesa non ha fornito allegazioni probatorie oggettive a sostegno della pretesa retrodatazione, limitandosi a congetture. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare è applicabile tra procedimenti distinti solo se i fatti della misura successiva risultano desumibili dagli atti del procedimento anteriore prima del rinvio a giudizio di quest'ultimo; la "desumibilità" richiede un quadro indiziario complessivo e concludente, non la mera conoscibilità dei fatti.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma relativa all'appello contro le ordinanze in materia cautelare: qui utilizzata quale rimedio impugnatorio esercitato dal ricorrente.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione di euro 3.000.

  • art. 94, comma

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria finali; la sentenza rimanda agli obblighi formali previsti dall'art. 94 c.p.p. (il comma specifico nel testo è tronco).

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare tra procedimenti distinti richiede che i fatti del secondo procedimento siano effettivamente desumibili, prima del rinvio a giudizio del primo, dagli atti del primo procedimento; non basta la mera possibilità che gli inquirenti potessero conoscere quei fatti.
  • Per "desumibilità" la giurisprudenza richiede un compendio probatorio/documentale con specifica significatività processuale e un quadro indiziario di gravità e completezza idoneo a giustificare una misura cautelare: è necessario dimostrare che il PM potesse già esprimere un apprezzamento prognostico meditato.
  • L'onere di provare la desumibilità e l'eventuale "connessione qualificata" tra fatti/procedimenti grava sulla parte che chiede la retrodatazione: sono necessarie allegazioni concrete e documentate, non mere congetture.
  • La semplice disponibilità di intercettazioni o la circostanza che l'indagato fosse sotto osservazione non sono di per sé sufficienti a stabilire la desumibilità; occorre dimostrare che il materiale prodotto a quel momento formava un quadro processuale rilevante e valutabile.
  • In situazioni simili difensivamente conviene produrre e indicare puntualmente gli atti e gli elementi (informative, rapporti investigativi, contenuti significativi di intercettazioni) che dimostrino la concreta capacità del PM di adottare prima la misura cautelare, e specificare la connessione qualificata tra i procedimenti se rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.