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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21421/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché le doglianze proposte erano indeducibili in sede di legittimità contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente, ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata nel dispositivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte rileva che le censure dedotte non rientrano tra quelle oggi consentite contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguardano motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Indica i soli motivi proponibili contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.; le censure non rientranti in tale elenco sono inammissibili.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è pronunciata senza formalità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Sono inammissibili le censure che non attengano specificamente alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'inammissibilità del ricorso determina, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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