Cassazione Penale, Ordinanza n. 05362/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
In un procedimento penale nel quale l'interessato aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, su istanza dell'Agenzia delle Entrate, ha revocato il decreto di ammissione ritenendo superata la soglia reddituale prevista dall'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. L'interessato ha proposto impugnazione qualificandola come ricorso ex art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo la violazione dell'art. 76, perché nel caso concreto, essendovi conflitto di interessi con un componente convivente del nucleo familiare, ai fini del beneficio avrebbe dovuto considerarsi il solo reddito personale dell'imputato e non anche quello della madre, persona offesa nel procedimento. Il P.G. ha chiesto di convertire il ricorso in opposizione e di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha rilevato che la revoca del patrocinio a spese dello Stato, quando sia disposta su richiesta dell'amministrazione finanziaria, è impugnabile con opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 davanti al Presidente del tribunale o della corte che ha emesso il provvedimento; solo in tale specifica ipotesi l'art. 113 consente il ricorso diretto per cassazione, ma sempre come alternativa all'opposizione. Poiché nel caso concreto l'atto era stato espressamente proposto come ricorso ex art. 99 e indirizzato al Presidente del Tribunale di sorveglianza, la Corte lo ha qualificato come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, ritenuto funzionalmente competente. Non è stata decisa nel merito la questione reddituale.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma che disciplina i presupposti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel caso concreto la difesa invoca la regola del reddito personale in presenza di conflitto di interessi con un convivente
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
rimedio di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da proporre davanti al Presidente del tribunale o della corte che ha emesso il provvedimento
art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il ricorso diretto per cassazione nei casi di revoca del beneficio disposta su richiesta dell'amministrazione finanziaria, in alternativa all'opposizione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
testo unico sulle spese di giustizia, richiamato per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e delle relative impugnazioni
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è, di regola, reclamabile con opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 davanti al Presidente del giudice che ha emesso il provvedimento, poiché ogni altro giudice è funzionalmente incompetente.
- Nel caso in cui la revoca del beneficio sia disposta su richiesta dell'amministrazione finanziaria, l'interessato può scegliere tra l'opposizione ex art. 99 e il ricorso diretto per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115/2002; quest'ultimo è ammissibile solo entro tale specifico ambito.
- Quando l'impugnazione è stata espressamente proposta e indirizzata come opposizione ex art. 99, la Corte deve qualificarla secondo il suo contenuto sostanziale e trasmetterla al giudice funzionalmente competente, senza pronunciarsi sul merito della revoca.
- La questione relativa al calcolo del reddito rilevante ai fini del patrocinio, incluso l'eventuale rilievo del solo reddito personale in presenza di conflitto con conviventi, resta estranea alla decisione quando il problema preliminare riguarda esclusivamente il corretto mezzo di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05255/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05257/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05259/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05260/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05261/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05262/2026 del 10/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →