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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05362/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

In un procedimento penale nel quale l'interessato aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, su istanza dell'Agenzia delle Entrate, ha revocato il decreto di ammissione ritenendo superata la soglia reddituale prevista dall'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. L'interessato ha proposto impugnazione qualificandola come ricorso ex art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, deducendo la violazione dell'art. 76, perché nel caso concreto, essendovi conflitto di interessi con un componente convivente del nucleo familiare, ai fini del beneficio avrebbe dovuto considerarsi il solo reddito personale dell'imputato e non anche quello della madre, persona offesa nel procedimento. Il P.G. ha chiesto di convertire il ricorso in opposizione e di trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha rilevato che la revoca del patrocinio a spese dello Stato, quando sia disposta su richiesta dell'amministrazione finanziaria, è impugnabile con opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 davanti al Presidente del tribunale o della corte che ha emesso il provvedimento; solo in tale specifica ipotesi l'art. 113 consente il ricorso diretto per cassazione, ma sempre come alternativa all'opposizione. Poiché nel caso concreto l'atto era stato espressamente proposto come ricorso ex art. 99 e indirizzato al Presidente del Tribunale di sorveglianza, la Corte lo ha qualificato come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, ritenuto funzionalmente competente. Non è stata decisa nel merito la questione reddituale.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma che disciplina i presupposti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel caso concreto la difesa invoca la regola del reddito personale in presenza di conflitto di interessi con un convivente

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    rimedio di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da proporre davanti al Presidente del tribunale o della corte che ha emesso il provvedimento

  • art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il ricorso diretto per cassazione nei casi di revoca del beneficio disposta su richiesta dell'amministrazione finanziaria, in alternativa all'opposizione

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    testo unico sulle spese di giustizia, richiamato per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e delle relative impugnazioni

Massime di principio

  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è, di regola, reclamabile con opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 davanti al Presidente del giudice che ha emesso il provvedimento, poiché ogni altro giudice è funzionalmente incompetente.
  • Nel caso in cui la revoca del beneficio sia disposta su richiesta dell'amministrazione finanziaria, l'interessato può scegliere tra l'opposizione ex art. 99 e il ricorso diretto per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115/2002; quest'ultimo è ammissibile solo entro tale specifico ambito.
  • Quando l'impugnazione è stata espressamente proposta e indirizzata come opposizione ex art. 99, la Corte deve qualificarla secondo il suo contenuto sostanziale e trasmetterla al giudice funzionalmente competente, senza pronunciarsi sul merito della revoca.
  • La questione relativa al calcolo del reddito rilevante ai fini del patrocinio, incluso l'eventuale rilievo del solo reddito personale in presenza di conflitto con conviventi, resta estranea alla decisione quando il problema preliminare riguarda esclusivamente il corretto mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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