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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29171/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino per fatti commessi a Torino il 15 luglio 2024. La decisione di merito riguardava un episodio di furto consumato e un tentativo di furto, entrambi aggravati e commessi con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per la riconosciuta recidiva e per il rigetto della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, lamentando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a un rinvio per relationem alle ragioni del primo giudice. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. e vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva, assumendo che la Corte non avesse fornito risposta specifica alle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero meramente reiterativi di quelli già proposti in appello e non si confrontassero in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorso non ha replicato alle argomentazioni della Corte di appello, tra cui il richiamo all'art. 69, comma 4, c.p. e la mancanza di procura speciale necessaria per chiedere la pena sostitutiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato come base del vincolo della continuazione tra i reati contestati.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice dei furti oggetto di condanna.

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    Richiamata per le aggravanti applicate ai fatti di furto.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per la fattispecie tentata relativa a uno dei fatti contestati.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, negata nei giudizi di merito.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva domiciliare.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Richiamato dalla Corte di appello come argomento ostativo, non adeguatamente contestato in cassazione.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato in tema di contenuto dell'atto di impugnazione e specificità dei motivi.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato quale parametro dell'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione dei motivi di appello, senza critica puntuale delle ragioni poste a base della decisione, determina aspecificità e quindi inammissibilità.
  • L'atto di impugnazione deve contenere le ragioni di diritto e i dati di fatto idonei a sorreggere il dissenso rispetto alla decisione censurata; il controllo della Cassazione presuppone un confronto effettivo con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di una pena sostitutiva richiede che il ricorrente si confronti anche con eventuali ostacoli processuali o sostanziali richiamati dal giudice di merito; la mancata confutazione di tali rationes decidendi rende il motivo inidoneo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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