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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33242/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore ferroviario)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione stipulata nel 1976, riproduttiva di un accordo del 1966, con cui era stato consentito a un proprietario di attraversare i binari ferroviari mediante un passaggio a livello per collegare due fondi di sua proprietà, con obblighi di chiusura, manutenzione e uso rapido dell’attraversamento. Nel 2019 la società ferroviaria ha revocato la convenzione, richiamando l’applicazione della normativa sulla sicurezza ferroviaria e il rischio per la pubblica incolumità; nel luglio 2020 ha poi sigillato il passaggio, rendendolo inutilizzabile. Il proprietario ha proposto azione possessoria lamentando uno spoglio illegittimo e chiedendo tutela davanti al giudice ordinario. La società ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la revoca e la chiusura del passaggio fossero espressione di poteri pubblicistici trasferiti agli enti gestori delle reti ferroviarie, e che quindi la controversia appartenesse al giudice amministrativo. Il resistente ha replicato che il suo diritto di attraversamento era un diritto soggettivo e che la chiusura costituiva un’aggressione di fatto a tale diritto, priva di potere autoritativo.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, rilevando che il precedente intervento nel giudizio possessorio aveva natura sommaria/cautelare e non precludeva la proposizione del regolamento. Nel merito, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la chiusura del passaggio a livello fosse direttamente ricollegata a un formale provvedimento di revoca della convenzione e non a una mera attività materiale, sicché la tutela della posizione del privato, anche se dedotta in forma possessoria, andava chiesta al giudice amministrativo, cui spetta valutare la legittimità dell’esercizio del potere. Il ricorso della società è stato quindi accolto nei limiti della questione di giurisdizione, con declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    È ammissibile quando il processo non sia stato definito nel merito; la pendenza di un giudizio ancora in corso consente di sollevare la questione di giurisdizione.

  • art. 703, comma 4, c.p.c.

    ex art. 703, quarto comma, c.p.c.

    Nel procedimento possessorio la fase sommaria/reclamata mantiene natura provvisoria e consente la prosecuzione del giudizio di merito, rendendo proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

  • D.Lgs. n. 112/2015

    Richiamato dalla società come base del trasferimento di funzioni in materia di sicurezza ferroviaria agli enti gestori delle reti.

  • D.M. 5 agosto 2016

    Richiamato quale attuazione del quadro normativo in materia di sicurezza ferroviaria.

  • D.P.R. n. 753/1980

    Richiamato per sostenere che competenze amministrative in materia ferroviaria sono esercitate dagli enti gestori della rete.

Massime di principio

  • In materia di azioni possessorie contro la pubblica amministrazione, la giurisdizione ordinaria sussiste solo quando lo spoglio sia realizzato in via di mero fatto, senza collegamento con un formale provvedimento amministrativo; se invece il comportamento è espressione o attuazione di un atto autoritativo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, non alle mere qualificazioni formali offerte dalle parti.
  • Quando la compressione della posizione del privato discende da un provvedimento amministrativo, la contestazione della legittimità di tale atto deve essere proposta davanti al giudice amministrativo, anche se la domanda è costruita come tutela possessoria o come denuncia di spoglio.
  • Nel procedimento possessorio, la decisione resa in fase sommaria o in sede di reclamo non elimina, di per sé, la possibilità di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione, purché il giudizio prosegua nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaPossessoGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileDiritti realiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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