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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 2206/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2206/2025 e, in primo grado, provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva interna per progressione verticale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata era stata esclusa da una procedura selettiva interna per la copertura di tre posti di funzionario amministrativo perché aveva presentato la domanda a mani presso l’Ufficio protocollo generale del Comune, anziché tramite il protocollo interno della piattaforma informatica o mediante PEC, come previsto dall’avviso. In primo grado aveva impugnato sia l’esclusione sia le clausole dell’avviso relative alle modalità di trasmissione e all’esclusione per modalità diverse, deducendo violazione del d.P.R. 487/1994, dei principi del giusto procedimento, dell’art. 97 Cost., del favor partecipationis, della ragionevolezza e della proporzionalità; violazione dell’art. 6 l. 241/1990 per il mancato ricorso al soccorso istruttorio; difetto e contraddittorietà della motivazione; nonché erroneità della declaratoria di inammissibilità del TAR, poiché la clausola non sarebbe stata immediatamente lesiva e l’interesse all’impugnazione sarebbe sorto con l’esclusione. L’appellante evidenziava che la domanda era stata tempestivamente ricevuta e protocollata dall’amministrazione, che il bando indicava proprio il protocollo generale quale ufficio di ricezione delle PEC, che quattro dei cinque candidati avevano utilizzato la consegna cartacea e che vi erano difficoltà tecniche nell’uso individuale del protocollo interno Halley. Il Comune eccepiva l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a. e sosteneva la vincolatività delle modalità prescritte dal bando, l’autoresponsabilità della candidata e l’inammissibilità del soccorso istruttorio.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rilevando che l’appellante aveva formulato specifiche critiche al percorso argomentativo della sentenza di primo grado, come richiesto dall’art. 101, comma 1, c.p.a. Nel merito ha ritenuto illegittima l’esclusione. La domanda era stata ricevuta dall’Ufficio protocollo generale, cioè dallo stesso ufficio cui il bando indirizzava le PEC, e il protocollo generale costituisce il canale ufficiale di ingresso e tracciamento della corrispondenza comunale, anche cartacea. La circostanza che quattro dei cinque candidati avessero utilizzato la consegna a mani evidenziava quantomeno una difficoltà applicativa, se non l’impossibilità, di utilizzare il protocollo interno; tale difficoltà era inoltre corroborata dalla comunicazione dell’assistenza tecnica della piattaforma. L’amministrazione non aveva formulato tempestive obiezioni o riserve sulla modalità di presentazione, contribuendo a ingenerare un affidamento incolpevole. In presenza di una domanda tempestiva, sottoscritta e certamente pervenuta, non sussisteva una ragione sostanziale per negare la partecipazione. Le formalità imposte a pena di esclusione devono essere ragionevoli, funzionali a effettive esigenze dell’amministrazione e applicate in modo proporzionato; non possono costituire un fine in sé. Inoltre, non vi erano ragioni ostative al ricorso al soccorso istruttorio, mediante richiesta di reiterazione della domanda senza modifiche o integrazioni sostanziali. Il giudice ha escluso anche l’immediata lesività della clausola del bando: la controversia riguardava soprattutto la sua interpretazione e applicazione concreta, sicché l’impugnazione contestuale all’esclusione era tempestiva e ammissibile. L’appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e il provvedimento di esclusione è stato annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    non consente una generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti o ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado, ma richiede la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione impugnata

    L’appello deve censurare specificamente la motivazione e il percorso argomentativo della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre genericamente le doglianze rivolte all’atto amministrativo di primo grado.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria

    Le formalità procedimentali, comprese quelle telematiche previste a pena di esclusione, devono essere funzionali a effettive esigenze dell’amministrazione e non possono essere imposte o applicate in modo inutilmente aggravatorio.

  • art. 6 l. 241/1990

    Nel caso concreto il giudice ha ritenuto possibile il ricorso al soccorso istruttorio per consentire la reiterazione della domanda senza modifiche o integrazioni sostanziali, in presenza di una domanda tempestivamente ricevuta e di difficoltà applicative delle modalità telematiche.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità impongono che le modalità di partecipazione a una selezione siano applicate in modo ragionevole, proporzionato e coerente con l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione e alla copertura dei posti disponibili.

  • d.P.R. 487/1994

    È richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina delle procedure concorsuali e ai principi che impediscono esclusioni fondate su formalità non sostanziali; il giudice accoglie la censura sostanziale di irragionevolezza dell’esclusione.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, la previsione di modalità formali di presentazione della domanda a pena di esclusione è legittima soltanto se ragionevole, proporzionata e funzionale a effettive esigenze dell’amministrazione; le forme non possono essere considerate fini a se stesse.
  • Quando una domanda di partecipazione è tempestivamente ricevuta e protocollata dall’ufficio ufficialmente deputato alla ricezione della corrispondenza, l’esclusione per l’utilizzo di una modalità diversa da quella telematica prescritta non è legittima se non sussiste una concreta esigenza amministrativa che giustifichi il diniego di equipollenza.
  • La presenza di difficoltà tecniche o di incertezza oggettiva nell’utilizzo del canale telematico prescritto, comprovata anche dal fatto che la maggioranza dei candidati abbia adottato la medesima modalità alternativa, impone un’applicazione ragionevole e proporzionata della lex specialis e può escludere la legittimità dell’esclusione.
  • Il mancato tempestivo rilievo dell’amministrazione circa l’irregolarità della modalità di presentazione, a fronte della ricezione della domanda, può ingenerare un affidamento incolpevole del candidato e rileva ai fini della valutazione della legittimità dell’esclusione.
  • Il soccorso istruttorio può essere attivato anche dopo la scadenza del termine di presentazione quando serva a regolarizzare la modalità di trasmissione di una domanda già tempestivamente ricevuta, senza consentire modifiche o integrazioni sostanziali del suo contenuto.
  • Le censure relative alla concreta interpretazione e applicazione di una clausola del bando non sono soggette all’onere di immediata impugnazione della lex specialis, quando l’interesse a ricorrere si manifesta soltanto con l’adozione del provvedimento di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimentoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoSoccorso istruttorioDecadenza e tardività

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