Ordinanza n. 540/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del mancato riconoscimento del diritto alla riserva del 15% dei posti per gli operatori volontari che hanno svolto senza demerito il Servizio civile nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento della riserva del 15% dei posti in favore degli operatori volontari che abbiano svolto senza demerito il Servizio civile nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il mancato riconoscimento del diritto alla riserva del 15% dei posti prevista per gli operatori volontari che abbiano svolto senza demerito il Servizio civile nazionale. Il testo non specifica ulteriori motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il Collegio ha rilevato che le questioni, sia processuali sia sostanziali, richiedono una cognizione piena, incompatibile con la sommaria delibazione cautelare, riservando ogni decisione anche sui possibili profili di inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto, allo stato, la domanda cautelare, senza sospendere l'efficacia degli atti o comportamenti impugnati. Ha ritenuto tuttavia adeguata a tutelare in via interinale la ricorrente la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata al 9 settembre 2026. Ogni decisione sui profili di rito, sul merito e sulla possibile inammissibilità del ricorso è stata riservata alla fase di cognizione piena. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto che la tutela interinale potesse essere assicurata mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando le questioni processuali e di merito richiedono una cognizione piena incompatibile con la delibazione sommaria cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione e assicurare la tutela interinale mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito non pregiudica la successiva decisione sui profili di rito, compresa l'eventuale inammissibilità del ricorso, né sulle questioni sostanziali dedotte.
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