Sentenza n. 240/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento antimafia interdittivo adottato dal Prefetto di Torino in data -OMISSIS- nel fascicolo n. -OMISSIS- Area I bis – Ante, comunicato in data -OMISSIS- con protocollo -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, successivo o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del diniego di iscrizione alla white list per profili di condizionamento criminale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento antimafia interdittivo adottato dal Prefetto di Torino nell'ambito del procedimento di aggiornamento della propria posizione ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento aveva confermato il diniego di iscrizione alla white list già adottato nel 2017, sulla base dei profili di condizionamento criminale emersi dalle attività investigative del gruppo provinciale interforze. La ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili. Successivamente, con nota notificata alle controparti e depositata in giudizio, dichiarava di rinunciare al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità dell'interdittiva e del diniego di iscrizione alla white list. Le spese processuali sono state compensate, considerata la definizione in rito, la complessiva valutazione dei fatti di causa e la mancata opposizione dell'amministrazione resistente alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di aggiornamento della posizione antimafia della società.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
È richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
È richiamato in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone indicate nel provvedimento.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente dichiarata e non impedita da opposizione rilevante della controparte, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi della disciplina del processo amministrativo, senza necessità di esaminare le censure di merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito, della complessiva valutazione delle circostanze processuali e della mancata opposizione della parte resistente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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