Ordinanza n. 311/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Cosenza, chiedendone la sospensione cautelare. In particolare, l’Amministrazione aveva motivato la propria determinazione opponendo l’assenza della qualifica di locatario del ricorrente. Il ricorrente ha prodotto un contratto di locazione registrato, trasmesso anche tramite portale telematico, dal cui contenuto risultava espressamente la sua qualità di locatario. Il ricorso cautelare è stato fondato sulla sussistenza del fumus boni iuris e del pregiudizio derivante dall’efficacia della revoca, anche in relazione alla necessità di ottenere una celere pronuncia ai fini della permanenza in Italia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ravvisando, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, profili di fumus boni iuris. L’Amministrazione aveva infatti fondato la revoca sull’assenza della qualifica di locatario, mentre il contratto di locazione registrato prodotto in giudizio la prevedeva espressamente. Il giudice ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinato alla Prefettura di Cosenza di riesaminare la posizione del ricorrente entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, valorizzando l’effettivo contenuto del contratto registrato e la documentazione trasmessa tramite portale telematico. La trattazione della causa nel merito è stata fissata per il 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è stata applicata per valutare la domanda cautelare e, ravvisati fumus boni iuris e pregiudizio derivante dall’efficacia dell’atto, per sospendere il provvedimento impugnato e ordinare il riesame della posizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un nulla osta in materia di immigrazione può essere sospesa quando l’Amministrazione fondi la decisione su un presupposto fattuale smentito dalla documentazione registrata prodotta dall’interessato.
- L’Amministrazione, nel riesaminare una posizione amministrativa, deve valorizzare l’effettivo contenuto dei documenti registrati e della documentazione trasmessa dall’interessato tramite il portale telematico, senza arrestarsi a una qualificazione formale non corrispondente agli atti.
- La necessità di una celere definizione della posizione amministrativa connessa alla permanenza dello straniero in Italia può integrare il pregiudizio rilevante ai fini della tutela cautelare ex art. 55 c.p.a.
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