Sentenza del 09/03/2016 n. 2299 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCISE, DAZI, DIRITTI DOGANALI - Soggetto Passivo obbligato al pagamento dell'Accisa sull'energia elettrica di pertinenza - Il distributore ovvero l'esercente le officine di produzione - Obbligo per il soggetto che noleggia i macchinari di produzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo obbligato al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica prodotta mediante macchinari presi a noleggio. In particolare, si doveva stabilire se tale obbligo gravasse sul mero noleggiatore dei macchinari oppure sul distributore o sull'esercente l'officina di produzione che produce e fornisce l'energia ai consumatori finali. Il noleggiatore risultava privo di tutto quanto necessario per l'utilizzo autonomo dei macchinari e non svolgeva direttamente l'attività di produzione e fornitura dell'energia elettrica.
La decisione
La sentenza ha escluso l'obbligo del mero noleggiatore di corrispondere l'accisa. Il momento impositivo si verifica, infatti, al momento della fornitura dell'energia da parte del distributore oppure, in caso di autoproduzione, al momento del consumo. Di conseguenza, sono soggetti obbligati il distributore o l'esercente l'officina di produzione per usi propri, ossia chi effettivamente produce e fornisce o consuma l'energia elettrica, e non chi si limita a noleggiare il macchinario senza gestire l'impianto produttivo. Il ricorso del privato è stato pertanto accolto.
Norme richiamate
Disciplina delle accise sull'energia elettrica
L'obbligo d'imposta è collegato al momento della fornitura dell'energia elettrica da parte del distributore o, nel caso di autoproduzione, al consumo dell'energia. Il soggetto passivo deve quindi essere individuato in chi effettivamente produce, distribuisce o consuma l'energia nell'ambito dell'attività rilevante, non nel mero proprietario o noleggiatore dell'attrezzatura.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto obbligato a un'accisa occorre verificare chi realizza concretamente il presupposto impositivo, non chi detiene o noleggia i beni strumentali utilizzati nell'attività.
- Nel settore dell'energia elettrica, la mera disponibilità o il noleggio di un macchinario non rende automaticamente il soggetto responsabile dell'accisa.
- L'obbligo ricade normalmente su chi gestisce effettivamente l'officina di produzione, fornisce l'energia ai consumatori finali o la consuma per usi propri.
- La responsabilità fiscale deve essere valutata sulla base dei poteri effettivi di gestione, produzione, fatturazione e consumo dell'energia, oltre che degli adempimenti autorizzativi e documentali.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere il ruolo economico-formale di proprietario o noleggiatore dell'impianto dal ruolo sostanziale di produttore o distributore dell'energia.
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