Cassazione Civile, Ordinanza n. 38595/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società assicurata aveva chiesto in giudizio il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza contro il furto di un'autovettura, oltre al risarcimento del danno, deducendo che il veicolo era stato rubato. L'assicuratrice si era difesa sostenendo che il furto fosse simulato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e condannato l'attrice per lite temeraria; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando le risultanze istruttorie, comprese indagini di polizia e intercettazioni, dalle quali emergeva che il veicolo era stato illecitamente esportato e che il furto era stato solo simulato. In cassazione la società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di numerose norme civili e penali, sostenendo che l'assoluzione in appello del legale rappresentante dal reato di simulazione di reato avrebbe fatto venir meno il fondamento della decisione civile; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che le prove raccolte sarebbero state coerenti con la tesi della clonazione dei dati identificativi della BMW e quindi con l'idea che il veicolo ritrovato in Spagna non fosse quello oggetto della denuncia di furto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto sostanzialmente a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ha inoltre osservato che la Corte d'appello non aveva affatto fondato la decisione sul giudicato penale, ma su una autonoma valutazione del materiale istruttorio. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato perché la sentenza penale non produce effetti nel giudizio civile al di fuori delle ipotesi tassative previste dagli artt. 652 e 654 c.p.p., non ricorrenti nel caso. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché precluso dall'art. 348-ter c.p.c., sia perché, nella sostanza, mirava ancora una volta a sollecitare una diversa lettura delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
La doglianza formalmente prospettata come violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché diretta, in realtà, a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 348-ter c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per la preclusione derivante dalla norma, richiamata con riguardo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 652 c.p.p.
La sentenza penale produce effetti nel giudizio civile solo nei casi espressamente previsti dalla norma, non ricorrenti nella controversia.
art. 654 c.p.p.
La sentenza penale non ha efficacia nel processo civile fuori delle ipotesi tassative contemplate dalla disposizione.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, quando la censura mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La sentenza penale irrevocabile non esplica automaticamente effetti nel giudizio civile: la sua efficacia è limitata alle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 652 e 654 c.p.p.
- Per dedurre un omesso esame di un fatto decisivo occorre individuare un vero fatto storico decisivo non valutato; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove già acquisite.
- Quando la decisione di merito si fonda su una valutazione autonoma delle risultanze istruttorie, la sopravvenienza o l'allegazione di esiti del processo penale non ne travolge automaticamente la tenuta.
- In caso di rigetto del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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